C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/GST del 04.12.2024 – Delibera – Gara del 23/11/2024 ROCCA SAN FELICE – SPORTING VENTICANO

Gara del 23/11/2024 ROCCA SAN FELICE - SPORTING VENTICANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Sporting Venticano relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società USD Rocca San Felice per avere quest'ultima impiegato nella gara di Campionato Prima Categoria - Girone E - del 23.11.2024 un calciatore, Rafaniello Carmine (18.09.1987), in posizione irregolare. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 51 del 21.11.2024 veniva erroneamente riportata la squalifica per n. 6 gare a carico del calciatore della società USD Rocca San Felice Rafaniello Angelo in luogo di Rafaniello Carmine, effettivamente attinto da espulsione nel corso della gara di campionato del 16.11.2024 tra Claudio Oliva Passo Eclano e Rocca San Felice; ^ verificando il referto arbitrale redatto in data 16.11.2024,infatti, si rileva che il calciatore sanzionato con l'espulsione è il Sig. Rafaniello Carmine (18.09.1987) e non il Rafaniello Angelo (10.01.1990) erroneamente indicato nel C.U. sopra citato. Considerato che: il CGS all'art. 137 co. 2 statuisce che: " il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. "; la società USD Rocca San Felice era a conoscenza della espulsione del calciatore Rafaniello Carmine (18.09.1987) anche perché il proprio dirigente accompagnatore apponeva la firma al rapportino di fine gara ove figura tra gli espulsi il calciatore n. 1 Rafaniello Carmine (18.09.1987) ^ la società USD Rocca San Felice non si adoperava per correggere l'errore segnalando al Comitato Regionale della Campania lo sbaglio e sollecitando un errata corrige. Tanto rilevato e considerato

PQM

delibera accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Sporting Venticano e per l'effetto infliggere: ^ la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in danno della società USD Rocca San Felice; ^ squalificare per n. 6 più una da aggiungersi nel computo di giornate, il calciatore Rafaniello Carmine (18.09.1987) della società USD Rocca San Felice in luogo del calciatore Rafaniello Angelo (10.01.1990), della medesima società, il cui nominativo veniva erroneamente indicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 51 del 21.11.2024; ^ squalificare il Sig. Buonamico Antonio dirigente accompagnatore della società ASD Rocca San Felice per n. 1 giornata; ^ infligge l'ammenda di euro 150,00 per quanto in atti. confermare nel resto i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale, nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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