C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/GST del 04.12.2024 – Delibera – Gara del 23/11/2024 SANTA CECILIA – U.S. POSEIDON 1958

Gara del 23/11/2024 SANTA CECILIA - U.S. POSEIDON 1958

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Santa Cecilia relativo alla gara in oggetto con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società USD Poseidon 1958 per avere, quest'ultima, impiegato nella partita di Campionato Serie D Calcio a 5- Girone F - del 23.11.2024 un calciatore Daniele Daniele (23.12.1988)in posizione irregolare e, inoltre, lamentava l'utilizzo da parte della società resistente del calciatore Iervolino Antonio (3.05.2005) per due gare disputatesi nella medesima giornata (23.11.2024). La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Daniele Daniele (23.12.1988) al momento risulta essere ancora in posizione irregolare e, pertanto, partecipava alla gara oggetto di ricorso senza averne titolo; ^ il calciatore Iervolino Antonio (3.05.2005) in data 23.11.2024 alle ore 14:30 partecipava alla partita del Campionato Prima Categoria - girone H - tra la Polisportiva Marina ed il Poseidon 1958 e, in pari data, partecipava alla gara oggetto di ricorso.

PQM delibera:

 ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Santa Cecilia e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6 - 0 alla società USD Poseidon 1958; ^ squalificare per n. 1 giornata il calciatore Daniele Daniele (23.12.1988) della società USD Poseidon 1958; ^ squalificare per n. 1 giornata il Sig. Mondelli Maurizio dirigente accompagnatore della società USD Poseidon 1958; ^ infliggere 1 punto di penalizzazione alla società USD Poseidon 1958; ^infliggere l'ammenda di euro 350,00 alla società USD Poseidon 1958 (l'ammenda considera anche la sanzione per avere la società impiegato un calciatore [Iervolino Antonio (3.05.2005)] in due gare disputatesi nella medesima giornata). Conferma i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale e dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

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