C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/GST del 11.12.2024 – Delibera – Gara del 1/12/2024 MONTESARCHIO – VIRTUS SAN GENNARELLO
Gara del 1/12/2024 MONTESARCHIO - VIRTUS SAN GENNARELLO
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Virtus San Gennarello relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD AC Montesarchio sostenendo che il DDG avesse terminato di dirigere l'incontro pro forma a seguito dell'accesso sul TDG di tifosi della squadra locale con conseguente sospensione della gara per 15 minuti. Letta la memoria della resistente. Sentita la terna arbitrale a chiarimenti, tutto quanto dedotto dalla ricorrente veniva sconfessato. In particolare il DDG nel confermare quanto scritto nel suo referto precisava che: "Preciso che nel corso della gara precisamente al 93' del secondo tempo successivamente alla concessione di un calcio di rigore in favore della società Virtus San Gennarello, dei soggetti in numero 3. (presumevo potessero appartenere alla società Montesarchio in quanto protestavano in seguito alla citata concessione del calcio di rigore) si posizionavano nella pista di atletica vicino alla recinsione e inveivano nei confronti miei e dell'AA n. 1 (principalmente insulti e minacce) e quindi chiedevo al capitano della società Montesarchio di far allontanare i soggetti per proseguire la gara, il capitano si adoperava ma non vi riusciva, per questo ho ritenuto di sospendere momentaneamente la gara comunicandolo ai capitani in modo da attendere che la situazione rientrasse e poter proseguire regolarmente. Preciso che non ho mai comunicato ne inteso la gara pro forma, specifico altresì che avevo comunicato ai capitani la sospensione temporanea fino al ripristino delle condizioni ambientali per la ripresa del gioco, cosa che è avvenuta circa 7-8 minuti dal momento della sospensione. Preciso che il tempo di recupero da me concesso è stato eseguito tutto e senza problema alcuno. Preciso uscendo dal terreno di gioco non ci sono stati ulteriori episodi. Al temine della gara alla consegna dei rapportini di fine gara i dirigenti non mi hanno chiesto se la gara fosse pro forma e si limitavano a chiedere esclusivamente di questioni tecniche del tipo falli e cose simili". Sentito sul puntol'AA1, lo stesso dichiarava che: "Preciso che la sospensione è stata temporanea e per massimo circa 7-8 minuti. Preciso che il direttore di gara non mi ha mai detto o fatto intendere che la gara fosse pro forma anzi preciso che il direttore di gara si avvicinava a me per comunicarmi che appena ripristinata la serenità avremmo ripreso e terminato la gara. Preciso uscendo dal terreno di gioco non ci sono stati ulteriori episodi. Al temine della gara alla consegna dei rapportini io ero sotto la doccia e quando sono uscito i dirigenti di ambedue le società erano cordiali e non mi hanno posto alcun quesito". Sulla scorta di quanto refertato, e dei chiarimenti forniti dalla terna arbitrale, emerge che l'interruzione della gara, durata pochi minuti, non ha comportato conseguenze tali da giustificare un arbitraggio pro forma. Circostanza, quest'ultima, dedotta esclusivamente dalla ricorrente ma non riscontrata nel referto arbitrale e tantomeno comunicata dalla terna in audizione.
PQM
delibera rigettare il ricorso proposto e per l'effetto: ^ confermare il risultato di 2 - 2 acquisto sul TDG; ^ confermare i provvedimenti già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi contributo di accesso alla giustizia sportiva.