C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/GST del 11.12.2024 – Delibera – Gara del 1/12/2024 ASD VESUVIO BOSCOTRECASE – NUOVA ANTONIANA 2019

Gara del 1/12/2024 ASD VESUVIO BOSCOTRECASE - NUOVA ANTONIANA 2019

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti i ricorsi proposti dalle società ASD Vesuvio Boscotrecase e Nuova Antoniana 2019 relativi alla gara in epigrafe con i quali le società si discolpavano per la rissa occorsa sugli spalti al min. 25' del secondo tempo, subito dopo la segnatura di una rete da parte della società locale. La società ASD Vesuvio Boscotrecase richiedeva la prosecuzione della gara mentre la società Nuova Antoniana 2019 chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per l'avversaria. Sentito a chiarimenti il DDG specificava che: la rissa si svolgeva unicamente sugli spalti e che in campo i calciatori si prodigavano per cercare di riportare la calma sugli spalti. Lo stesso, inoltre, a domanda rispondeva che nessuno durante lo svolgimento dei fatti descritti in referto lo minacciava o attentava alla sua incolumità tanto e vero che, dopo avere emesso il triplice fischio decretando il termine della gara, raggiungeva senza difficoltà il suo spogliatoio. Considerato che: ^ da quanto scritto a referto dal DDG e,, poi da quanto confermato dallo stesso nel corso dell'audizione, non vi è stato alcun fatto violento sul TDG; ^ il DDG non richiamava i capitani per tentare di riprendere la gara che, fino a qual momento si era disputata senza particolari problemi; ^ nessuno poneva in essere condotte intimidatorie o violente all'indirizzo del DDG. Tutto quanto considerato

PQM delibera:

^ rigettare i ricorsi proposti dalle società e disporre la ripetizione della gara per errore tecnico del DDG, rimandando alla Segreteria dell'attività agonistica del C.R. Campania FIGC - LND per la fissazione della data; ^ confermare nel resto i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi i contributi di accesso alla giustizia sportiva.

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