C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 16/GST del 13.12.2024 – Delibera – Gara del 11/12/2024 POL. SANTA MARIA CILENTO – PORTICI1906NEXTGENERATION

Gara del 11/12/2024 POL. SANTA MARIA CILENTO - PORTICI1906NEXTGENERATION

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Giampiero Guarriello, letto il preannuncio ed il correlato reclamo proposti dalla Pol. Santa Maria Cilento, come da Comunicato Ufficiale n.46\A del 31 luglio 2024, relativo all'abbreviazione dei termini per la proposizione dei reclami afferenti le gare di Coppa Italia, con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe, deducendo che lo stesso non avesse scontato una giornata di squalifica rimediata nella precedente stagione sportiva e comminata dal G.S.T. con il C.U. n.58 del 4 dicembre 2023 - pagina n.665 ("squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizioni - seconda infrazione"). La società reclamante Pol. Santa Maria Cilento produceva documentazione comprovante quanto asserito. Ritualmente evocata, la società resistente Portici 1906 Next Generation produceva memorie difensive non pertinenti alla questione segnalata e non rilevanti ai fini della decisione di questo G.S.T. Tanto premesso, il G.S.T.: a) Esperiti i necessari accertamenti presso gli Uffici competenti; b) Rilevata la procedibilità e la tempestività del reclamo proposto dalla Pol. Santa Maria Cilento; c) Appurato che nella stagione sportiva 2023\2024 nella gara del 29.11.2023 tra Real Acerrana 1926 e F.C. Pompei il calciatore VELOTTI Luigi, nato il 15.09.1990, all'epoca dei fatti militante nella società F. C. Pompei, già in diffida subiva la seconda ammonizione e, di conseguenza, con il C.U. n.58 allo stesso calciatore veniva comminata la squalifica per una gara effettiva da scontarsi ex art.21 c.7 del C.G.S.; d) Verificato che la su citata gara tra Real Acerrana 1926 e F.C. Pompei vedeva la qualificazione per il turno successivo (semifinali) della società Real Acerrana 1926 e, pertanto, che non vi erano gare ulteriori utili al calciatore VELOTTI Luigi per scontare la detta squalifica; e) Rilevato che il calciatore per la stagione successiva (ossia s.s.2024\2025) si trasferiva dalla società F.C. Pompei alla società Portici 1906 Next Generation; f) Rilevato che la società Portici 1906 Next Generation partecipava alla competizione della Coppa Italia Dilettanti e che, a norma del citato art.21 c.7 C.G.S., il calciatore in parola avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica nella prima gara utile della medesima competizione; g) Rilevato che dalle distinte di gara prodotte dalla società Portici 1906 Next Generation per la competizione in epigrafe risulta inserito il sig. VELOTTI Luigi, il quale ha partecipato alle gare senza scontare la predetta squalifica; h) Verificato che l'unica occasione in cui il sig. VELOTTI Luigi non era in distinta nella corrente s.s. afferiva alla gara tra Pol. S. Antonio Abate e Portici 1906 Next Generation del 2 ottobre 2024 e che tale assenza era dovuta alla squalifica comminata al calciatore con C.U. n.17 del 5 settembre 2024, con riferimento alla "recidiva in ammonizioni - seconda infrazione", rimediata nella gara del 4 settembre 2024 tra Gladiator 1924 ASSD ARL e Portici 1906 Next Generation; i) Accertato che la mancata partecipazione alla gara tra Pol. S. Antonio Abate e Portici 1906 Next Generation del 2 ottobre 2024 di cui al punto precedente consentiva al calciatore VELOTTI Luigi di scontare una sola giornata di squalifica e, pertanto, residuava in ogni caso un'altra giornata di squalifica da scontare; per tutto quanto sopra esposto, accertato che la posizione del calciatore risulta effettivamente irregolare per la gara in epigrafe e, pertanto, il reclamo della società Pol. Santa Maria Cilento è fondato e meritevole di accoglimento, in applicazione dell'art.10 c.1 e dell'art.8 c.1 lett. a del C.G.S.

DELIBERA

1) Di infliggere alla società Portici 1906 Next Generation la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore della reclamante; 2) Di infliggere a carico della società Portici 1906 Next Generation l'ammenda di euro.200,00 (ducecento/00); 3) Di infliggere al calciatore VELOTTI Luigi la squalifica per una gara effettiva da sommarsi alla giornata di squalifica non ancora scontata; 4) Inoltre, letto il regolamento della Coppa Italia Dilettanti e considerata l'applicazione dell'art.10 C.G.S., di disporre l'esclusione della società Portici 1906 Next Generation dal prosieguo della competizione con conseguente ed automatico passaggio del turno della reclamante Pol. Santa Maria Cilento; 5) Di disporre la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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