C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/GST del 18.12.2024 – Delibera – Gara del 7/12/2024 SPORTLAND NOLA CALCIO – REAL AZZURRA PAGANI

Gara del 7/12/2024 SPORTLAND NOLA CALCIO - REAL AZZURRA PAGANI

 Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Real Azzurra Pagani relativo alla gara in epigrafe valevole per il Campionato Under 18 Girone - D con il quale la ricorrente lamentava l'utilizzo da parte della società Sportland Nola Calcio di un calciatore fuori quota (Maddaloni Paolino 21.12.2009) e, pertanto, richiedeva per quest'ultima la punizione sportiva della perdita della gara. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come risulta dal referto arbitrale, il calciatore Maddaloni Paolino (21.12.2009) di anni 14, n. 6 della società Sportland Nola Calcio, partecipava alla gara oggetto di ricorso venendo sostituito al min. 23' del secondo tempo di gioco; ^ il C. U. del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 2 dell'8.07.2024 (pag. 98), con riferimento ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età stabilisce che "Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1º Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota". L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.". Tanto rilevato,

PQM

delibera accogliere il ricorso proposto e per l'effetto infliggere: ^ la punizione sportiva della perdita della gara alla società Sportland Nola Calcio con il risultato di 0 - 3; ^ squalificare per 1 giornata il Sig. De Sena Maurizio, dirigente accompagnatore della società Sportland Nola Calcio, ancora l'ammenda di euro 80,00 per la violazione ascritta. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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