C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/GST del 16.10.2024 – Delibera – Gara del 5/10/2024 ATLETICO CASTELFRANCI1983 – SPORTING VENTICANO

Gara del 5/10/2024 ATLETICO CASTELFRANCI1983 - SPORTING VENTICANO

 Il GST, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Sporting Venticano relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente chiedeva l'applicazione dell'art. 10 co. 6 CGS perla resistente società, per avere quest'ultima, utilizzato nella partita del Campionato Prima Categoria - girone E - del 5.10.2024, un calciatore - De Feo John (13.09.1990) - in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente. Esperiti i necessari accertamenti, ritenuto di non poter condividere l'iter logico argomentativo seguito dalla resistente, rilevato che: " in data 3.10.2024 la società Atletico Castelfranci 1983 depositava, attraverso la procedura di firma elettronica, la richiesta di tesseramento del calciatore De Feo John (13.09.1990) e il contratto sportivo dello stesso; " in data 4.10.2024 l'Ufficio tesseramenti comunicava alla società resistente che la documentazione inviata doveva essere integrata; " in data 5.10.2024 si disputava la gara di campionato prima categoria fra le due società, gara alla quale il calciatore De Feo prendeva parte pur in posizione non regolare, come tempestivamente comunicato dall'Ufficio tesseramenti alla società Atletico Castelfranci 1983; " in data 8.10.2024 la società Atletico Castelfranci provvedeva a completare la procedura di tesseramento inviando tutto quanto richiesto in data 4.10.2024. Considerato che: " come ricostruito attraverso i vari passaggi susseguitisi dal momento della presentazione della richiesta di tesseramento da parte della società Atletico Castelfranci 1983 fino a quando la stessa società completava la procedura come richiesto dall'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale FIGC - LND della Campania risulta evidente che il calciatore De Feo John ha partecipato alla partita oggetto di ricorso in posizione irregolare. In questo senso conforta consolidata giurisprudenza della Corte Federale d'Appello (cfr. decisione n. 98 2021 - 2022). Infatti, per costante orientamento della Corte, sussiste sempre l'obbligo per le società e per gli atleti o dirigenti "tesserandi" di verificare il buon esito delle pratiche di tesseramento che li riguardano, nel rispetto della diligenza ad osservare le regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione. Peraltro, aggiunge la Corte, che la normativa non prevede ipotesi cosiddette di "soccorso istruttorio" che consentano di sanare ora per allora eventuali carenze documentali. Tanto rilevato e considerato

PQM

delibera: " accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Sporting Venticano e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 alla società Atletico Castelfranci 1983; " infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Atletico Castelfranci1983; " squalificare il calciatore De Feo John per una gara; " squalificare per una gara il dirigente accompagnatore Sig.ra Schiavone Valeria della società Atletico Castelfranci 1983. Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

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