C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 8/GST del 30.10.2024 – Delibera – Gara del 20/10/2024 SANT EGIDIO CALCIO – SAN SEBASTIANO F.C.

Gara del 20/10/2024 SANT EGIDIO CALCIO - SAN SEBASTIANO F.C.

 Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD SANT'EGIDIO CALCIO relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva, ex art. 10 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente ASD SAN SEBASTIANO FC per avere quest'ultima società schierato, nella gara ASD SANT'EGIDIO CALCIO - ASD SAN SEBASTIANO del Campionato Prima Categoria - Girone F -, disputatasi in data 20.10.2024, il calciatore Palmieri Nicola (24.02.1999) in posizione irregolare. Letta la memoria della società resistente. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Palmieri Nicola (24.02.1999) risulta essere regolarmente tesserato per la società ASD SAN SEBASTIANO FC dal 22.10.2024. Tanto rilevato,

PQM

delibera accogliere il ricorso proposto dalla società ASD SANT'EGIDIO CALCIO e per l'effetto infligge: la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società ASD SANT'EGIDIO CALCIO; la squalifica per n. 1 giornata al Sig. Palmieri Nicola; la ; la squalifica per 1 giornata al Sig. Buono Massimo, dirigente della società ASD SAN SEBASTIANO; l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD SANSEBASTIANO. Conferma i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

 

 
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