C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 11/TFT del 21.11.2024 – Delibera – Prot.5903/1082 pfi23-24/PM/fda (Attività di base) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. sig. Gianluca Cioppa, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della so-cietà A.S.D. Monte Maggiore Futsal:
Prot.5903/1082 pfi23-24/PM/fda (Attività di base) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. sig. Gianluca Cioppa, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della so-cietà A.S.D. Monte Maggiore Futsal: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Monte Maggiore Futsal, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori minori sigg.ri M.C., F.D.A., V.F., G.O., C.D.A., A.D.P., C.S., M.S., L.B., P.B., M.C., R.C., F.C., E.O., L.M., G.B., L.C., M.R., F.P., M.C. ed M.V., nonché per averne con-sentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Monte Maggiore Futsal, alle seguenti gare e precisamente: i calciatori minori sigg.ri M.C., F.D.A., V.F., G.O., C.D.A., A.D.P., C.S., M.S., L.B e P.B. alla gara A.S.D. Monte Maggiore Futsal - Maddaloni Academy del 27.2.2024 valevole per il campionato Pulcini 1^ anno 7vs7; i calciatori minori sigg.ri R.C., F.C., E.O., L.M., G.B., L.C. ed M.C. alle gare A.S.D. Monte Maggiore Futsal - Foxes S.S. del 3.3.2024, A.S.D. Monte Maggiore Futsal - Albanova Calcio del 9.4.2024 e Foxes S.S. – A.S.D. Monte Maggiore Futsal del 2.5.2024, tutte valevoli per il campionato Primi Calci; i calcia-tori minori sigg.ri M.C. ed M.R. alle gare A.S.D. Monte Maggiore Futsal - Foxes S.S. del 3.3.2024 ed A.S.D. Monte Maggiore Futsal - Albanova Calcio del 9.4.2024, entrambe valevoli per il campionato Primi Calci; il calciatore sig. F.P. alla gara A.S.D. Monte Maggiore Futsal - Foxes S.S. del 3.3.2024, valevole per il Campionato Primi Calci; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione atte-stante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 53 delle N.O.I.F. per non avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, garantito alla squadra della società dallo stesso rappresentata militante nei campionati Pulcini 1^ anno 7vs7 e Primi Calci, un numero di calciatori tesserati adeguato e sufficiente per la regolare partecipazione alle competizioni, ricorrendo invece in maniera sistematica alla partecipazione alle gare di calciatori non tesserati per il raggiungimento del numero minimo di atleti previsto per la disputa degli incontri; 2. la società A.S.D. Monte Maggiore Futsal a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Cioppa così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Presidente sig. Gianluca Cioppa, la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione; per la società A.S.D. Monte Maggiore Futsal € 600,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente sig. Gianluca Cioppa, la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione; per la società A.S.D. Monte Maggiore Futsal € 600,00 di ammenda.
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