C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 11/TFT del 21.11.2024 – Delibera – Prot.6839/981 pfi23-24/PM/vdb DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Santolo Nappi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mariglianese Calcio
Prot.6839/981 pfi23-24/PM/vdb DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Santolo Nappi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mariglianese Calcio: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 48 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che non venisse schierata la migliore formazione possibile in occasione delle gare Real Acerrana 1926 – Mariglianese del 16.3.2024 e Marglianese - Quarto Afrogard del 20.3.2024, valevoli pe il campionato di Eccellenza, essendo stata convocata in entrambe le occasioni, in luogo della prima squadra, la squadra Juniores sebbene la società dallo stesso rappresentata avesse a disposizione l’intera rosa della prima squadra; 2.- il sig. Raffaele Grazioso, all’epoca dei fatti vice presidente tesserato per la società A.S.D. Mariglianese Calcio: - violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 48 delle NOIF per non avere lo stesso schierato la migliore formazione possibile in occasione delle gare Real Acerrana 1926 – Mariglianese del 16.3.2024 e Marglianese - Quarto Afrogard del 20.3.2024, valevoli per il campionato di Eccellenza, avendo convocato in entrambe le occasioni, in luogo della prima squadra, la squadra Juniores sebbene avesse a disposizione l’intera rosa della prima squadra; 3.- la società A.S.D. Mariglianese Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Santolo Nappi e Raffaele Grazioso così come decritti nei precedenti capi di incolpazione; La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Vice presidente sig. Raffaele Grazioso, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; il Presidente sig. Santolo Nappi, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; la società A.S.D. Mariglianese Calcio € 1.200,00 di ammenda. Letti gli atti, risultava incontestabile le circostanze secondo cui la società deferita abbia convocato calciatori della Juniores per affrontare le gare del 16/03/2024 e del 20/03/202 del campionato Eccellenza in luogo dei titolari. Fatti confermati dal Presidente Nappo. Inoltre dagli atti risulta l’audizione dei calciatori della prima squadra, così come in deferimento, che hanno confermato di non essere stati convocati per le gare da disputare contro le società Real Acerrana e Quarto Afrograd. Tali condotte, assunte dai deferiti configurano le violazioni di cui in epigrafe, per aver consentito ovvero non impedito, che venisse schierata la miglior formazione possibile. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente sig. Santolo Nappi, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.S.D. Mariglianese Calcio € 1.200,00 (milleduecento,00) di ammenda. Ritiene altresì di stralciare la posizione del sig. Raffaele Grazioso, per un difetto di notifica, e manda alla segreteria del Tribunale Federale Territoriale per la fissazione della nuova data.
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