C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 13/TFT del 28.11.2024 – Delibera – Prot.6839/981 pfi23-24/PM/vdb DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Raffaele Grazioso, all’epoca dei fatti vice presidente tesserato per la società A.S.D. Mariglianese Calcio:

Prot.6839/981 pfi23-24/PM/vdb DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Raffaele Grazioso, all’epoca dei fatti vice presidente tesserato per la società A.S.D. Mariglianese Calcio:

- violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 48 delle NOIF per non avere lo stesso schierato la migliore formazione possibile in occasione delle gare Real Acerrana 1926 – Mariglianese del 16.3.2024 e Marglianese - Quarto Afrogard del 20.3.2024, valevoli per il campionato di Eccellenza, avendo convocato in entrambe le occasioni, in luogo della prima squadra, la squadra Juniores sebbene avesse a disposizione l’intera rosa della prima squadra. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Vice presidente sig. Raffaele Grazioso, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione. Il Tribunale ritiene di non dover confermare la sanzione richiesta dalla Procura. E’ pur vero che lo stesso deferito ha ammesso i fatti, ma si è difeso sottolineando che le decisioni di non schierare la miglior formazione nelle due partite di cui all’atto di deferimento erano state prese dal Presidente Nappi, il quale redigeva i messaggi whatts up delle convocazioni e formazioni e li inviava al Vice presidente sig. Grazioso Raffaele oggi deferito. Quest’ultimo si limitava a inoltrare i messaggi del Presidente, delle indicazioni era un mero latore, come emerso dalla documentazione allegata. Osserva il Tribunale, che pur ritenendo che i fatti si siano verificati come ha dichiarato il deferito nella sue difese, è pur vero che quest’ultimo, nella qualità di Vice presidente della società e per il ruolo che rivestiva ha concorso con il Presidente Nappi a porre in essere la violazione di cui al deferimento. In considerazione del ruolo del deferito minimamente esecutivo della decisione presa dal Presidente Nappi, appare congrua la riduzione della sanzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare per il Vice presidente sig. Raffaele Grazioso, la sanzione di mesi quattro di inibizione.

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