C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 5.12.2024 – Delibera – Prot. 11175/29 pfi 24-25/PM/ag (under 15- na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Ruocco Liberato, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società F.C. Pompei:
Prot. 11175/29 pfi 24-25/PM/ag (under 15- na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Ruocco Liberato, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società F.C. Pompei:
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Club Napoli – F.C. Pompei del 27.1.2024 valevole per il girone H del campionato Under 15 Provinciale, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Pompei, attestando in maniera non veridica il tesseramento del calciatore sig. Francesco Sicignano; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Club Napoli – F.C. Pompei del 27.1.2024 valevole per il girone H del Campionato Under 15 Provinciale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società F.C. Pompei pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Francesco Sicignano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società F.C. Pompei: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei, alla gara Club Napoli - F.C. Pompei del 27.1.2024 valevole per il girone H del campionato Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte( ad esclusione del calciatore Francesco Sicignano, che concordava patteggiamento ex art.127 CGS) e richiedeva per: il sig. Ruocco Liberato, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il sig. Ruocco Liberato, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi due di inibizione; ed a seguito di patteggiamento per il calciatore Francesco Sicignano, una (1) giornata di squalifica;
Share the post "C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 5.12.2024 – Delibera – Prot. 11175/29 pfi 24-25/PM/ag (under 15- na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Ruocco Liberato, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società F.C. Pompei:"