C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/TFT del 26.09.2024 – Delibera – Proc. 30123/119 pfi21-22/PM/mf del 12.06.2023. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- la società A.S.D. Juve San Prisco a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Angelo Santillo, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini:
Proc. 30123/119 pfi21-22/PM/mf del 12.06.2023. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- la società A.S.D. Juve San Prisco a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Angelo Santillo, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: ““della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA-CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC””; 2.- la società A.S.D. Red Devils a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pasquale Cirillo, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “”della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di tornei organizzati da Enti di Promozione Sportiva, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC””; 3.- la società A.S.D. VDP5 Academy Salerno a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Carrotta, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “”della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC””; 4.- la società A.S.D. Aurora Alto Casertano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Montaquila Flaviano Stefan, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: ““della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC””; 5.- la società A.S.D. Vairanese Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Marcella Fargnoli, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: ““della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA-MONTESILVANO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC””. Rilevato che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 364/AA del 16.5.2023 è stato dato atto della mancata ottemperanza agli accordi intervenuti con le società A.S.D. Juve San Prisco, A.S.D. Red Devils, A.S.D. VDP5 Academy Salerno, A.S.D. Aurora Alto Casertano ed A.S.D. Vairanese Calcio con conseguente risoluzione degli stessi, per non aver provveduto le predette società al pagamento delle ammende pattuite nel termine normativamente previsto; Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società A.S.D. Juve San Prisco € 666,00 di ammenda; per la società A.S.D. Red Devils € 666,00 di ammenda, per la società A.S.D. VDP5 Academy Salerno € 666,00 di ammenda. per la società A.S.D. Aurora Alto Casertano € 666,00 di ammenda, per la società A.S.D. Vairanese Calcio € 666,00 di ammenda. Ritiene il Collegio preliminarmente di prendere atto che la decisione di questo Tribunale Federale, con la quale era stato dichiarato improcedibile il deferimento originario di questo in oggetto, è stata riformata dalla Corte Federale di Appello con decisione del 9/10/2023, che risulta confermata dal Collegio di Garanzia del Coni del 9/05/2024. Conseguentemente, non può considerarsi come anonimo la segnalazione che ha dato origine al deferimento, in quanto essa proviene da una mail pec. Va, anche, sottolineato che la Asd Sport and Fun risulta inserita nel registro generale della Regione Campania delle associazioni di promozione sportiva alla data del 11/01/2022. In ultimo, va considerato che alla segnalazione del 14/07/2022 risulterebbero anche allegate le schermate dei siti internet che pubblicavano lo svolgimento del Torneo, con l’incolpazione delle società deferite. Pertanto, nella fattispecie in essere la PF non doveva svolgere alcuna attività pre-procedimentale. Le sanzioni come richieste appaiono congrue e vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: la società A.S.D. Juve San Prisco € 666,00 di ammenda; per la società A.S.D. Red Devils € 666,00 di ammenda, per la società A.S.D. VDP5 Academy Salerno € 666,00 di ammenda. per la società A.S.D. Aurora Alto Casertano € 666,00 di ammenda, per la società A.S.D. Vairanese Calcio € 666,00 di ammenda.
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