C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/TFT del 26.09.2024 – Delibera – Prot.24765/276 pfi23-24/PM/mf (Campionato Eccellenza) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Ciro Cristiano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Casoria Calcio 2023:

Prot.24765/276 pfi23-24/PM/mf (Campionato Eccellenza) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Ciro Cristiano, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 53, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, nei mesi di settembre ed ottobre 2023, risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle NOIF il rapporto di tesseramento con i calciatori sig. Luciano Auriemma, sig. Antonio Terracciano, sig. Raffaele Russo, sig. Armando Guglielmo, sig. Antonio Porzio, sig. Antonio Battaglia, sig. Lorenzo Carannante, sig. Gennaro De Rosa, sig. Alessio Foti, sig. Giulio Giordano, sig. Giovanni Grieco, sig. Ilario Lepre, sig. Domenico Rega, sig. Luiz Gabriel Salim Ribeiro, sig. Fabio Francese e sig. Marco Severino – sedici calciatori in tutto - senza provvedere al tesseramento di altri atleti depotenziando, quantomeno in termini numerici, la rosa della prima squadra con la conseguenza che la società A.S.D. Casoria Calcio 2023 non ha portato a termine il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania al quale era iscritta; b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Casoria Calcio 2023, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Emanuele Omoruyi, Kevin Kabore, Giuseppe Puccinelli, Antonio Pierro, Genni Musella, Antonio Iovino ed Antonio Iasevoli, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Casoria Calcio 2023 alla gara Albanova Calcio – Casoria Calcio 2023 disputata il 18.11.2023, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Emanuele Omoruyi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova – Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

il sig. Kevin Kabore, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova – Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Giuseppe Puccinelli, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova – Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Albanova – Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, sottoscritto quale capitano della compagine la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, attestando in tal modo in maniera non veridica il proprio regolare tesseramento, nonché quello dei calciatori sigg.ri Emanuele Omoruyi, Kevin Kabore, Antonio Pierro, Genni Musella, Antonio Iovino ed Antonio Iasevoli; il sig. Antonio Pierro, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova – Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Genni Musella, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova – Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Antonio Iovino, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova – Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Antonio Iesevoli, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023, alla gara Albanova – Casoria Calcio 2023 del 18.11.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

la società A.S.D. Casoria Calcio 2023 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Ciro Cristiano, Emanuele Omoruyi, Kevin Kabore, Giuseppe Puccinelli, Antonio Pierro, Genni Musella, Antonio Iovino ed Antonio Iesevoli. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il suddetto deferimento scaturiva da una indagine eseguita dalla Procura Federale, che aveva consentito di accertare che nei mesi di Settembre ed Ottobre 2023, il Sig. Ciro Cristiano, nella qualità di Presidente della Società ASD Casoria Calcio 2023, risolveva, ex art 117 bis NOIF, il rapporto di tesseramento con sedici calciatori senza provvedere al tesseramento di altri atleti. Attraverso le richieste di svincolo dei tesserati, il Sig. Ciro Cristiano, nella qualità, aveva depotenziato la rosa della prima squadra con la conseguenza che la Società ASD Casoria Calcio 2023 non portava a termine il Campionato di Eccellenza al quale era iscritta presso il Comitato Regionale Campania FIGC. La Procura Federale, nel corso delle indagini, al fine di verificare che i sedici calciatori erano stati effettivamente svincolati ai sensi dell’art 117 bis NOIF, aveva acquisito i Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania ed aveva potuto accertare che la decadenza del tesseramento dei predetti calciatori era avvenuta a seguito del deposito di accordi di risoluzione consensuali del rapporto contrattuale di lavoro sportivo determinati dal mancato pagamento da parte della Società delle prime mensilità dei compensi pattuiti. Infine, la Procura Federale, con l’acquisizione dell’elenco dei calciatori tesserati per la Società ASD Casoria Calcio 2023 per la stagione sportiva 2023-2024, accertava che, successivamente ai mesi di Settembre ed Ottobre 2023, periodo nel quale avvenivano gli svincoli, la Società non provvedeva al tesseramento di altri calciatori che potessero sostituire gli svincolati depotenziando, in questo modo, la rosa della squadra che non poteva portare a termine la stagione sportiva. Dalla acquisizione, poi, dei referti delle ultime gare disputate dalla Società ASD Casoria Calcio 2023, prima della definitiva esclusione dal Campionato di Eccellenza per quarta rinuncia, era emerso che, in occasione della gara Albanova Calcio – Casoria Calcio 2023 del 18/11/2023, avevano preso parte alla stessa dei calciatori che non avevano titolo a partecipare, non essendo regolarmente tesserati. Con memorie ex art. 93 CGS, la Società Casoria Calcio 2023 ed il Sig. Ciro Cristiano, nella qualità di Presidente della Società si costituivano in giudizio, a mezzo legale di fiducia, nella procedura di deferimento ed evidenziavano che nella fattispecie non erano stati violati i disposti degli artt. 4,32 e 53 CGS e pertanto, il Tribunale Federale Territoriale non poteva che emanare sentenza di proscioglimento. In particolare, gli incolpati costituiti, evidenziavano che i calciatori tesserati avevano ricevuto le spettanze relative alle mensilità di Settembre ed Ottobre 23 già al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti, in quanto tale adempimento costituiva una condizione apposta dai calciatori per accettare la proposta di tesseramento. La Società deferita ed il Presidente evidenziavano che, sin dalla prima partita di campionato, i sedici calciatori, con i quali successivamente si era risolto il contratto, operavano ingenti pressioni sul Sig. Cristiano al fine di ottenere lo svincolo dal momento che avevano ricevuto proposte di ingaggio da altre Società molto più favorevoli anche dal punto di vista economico. In particolare, i sedici calciatori si recavano più volte presso l’ufficio del presidente, sito in Napoli al Centro Direzionale Isola C2, per chiedere lo svincolo e, di fronte alla ferma opposizione di quest’ultimo che eccepiva di aver già versato due mensilità, minacciavano di non impegnarsi adeguatamente per il prosieguo del campionato. Il Presidente, poi, veniva informato dal Direttore Sportivo Nardiello che i calciatori avevano rivolto pesanti minacce al Dirigente, invitando lo stesso ad accettare le richieste di svincolo dal momento che sarebbe stato controproducente per la Società trattenere calciatori demotivati. Tali ragioni e considerazioni convincevano il Presidente a sottoscrivere con i calciatori le risoluzioni consensuali, giustificando tale iniziativa anche con motivazioni di carattere tecnico dal momento che gli stessi non rientravano nei programmi della Società.

Nello scritto difensivo, i deferiti deducevano che le dichiarazioni rese dai calciatori e quelle rese dal Direttore Sportivo, in sede di audizione innanzi al Procuratore, non erano attendibili essendo smentite dai fatti e dalla documentazione prodotta. Alcuni calciatori, infatti, avevano ricevuto gli stipendi relativi ai mesi di Agosto e Settembre 2023 a mezzo bonifici bancari effettuati nel periodo Luglio – Settembre 2023; altri avevano chiesto ed ottenuto il pagamento delle predette spettanze in contanti e nel rispetto delle normative vigenti anche in materia fiscale; altri ancora avevano ricevuto un acconto sulle due mensilità prima della gara con la Puteolana del 23/9/2023. Tali pagamenti erano stati confermati dal Direttore Sportivo, Sig. Armando Nardiello, nel corso di diverse telefonate intercorse con il Presidente, nelle quali lo stesso riconosceva anche di aver ricevuto il pagamento di € 10.000,00 e di aver convinto il Presidente a prestare il consenso agli svincoli per evitare che la situazione venutasi a creare potesse degenerare. Le registrazioni delle predette telefonate, a detta dei deferiti convenuti, effettuate legittimamente dal Presidente, venivano prodotte tra gli allegati nella memoria di costituzione e difesa. Successivamente agli svincoli che il Presidente era stato costretto a concedere, sempre secondo la tesi proposta dai deferiti costituiti, la tifoseria poneva in essere una feroce contestazione che sfociava in minacce inviate a mezzo sms e whatsapp sul telefono del Presidente, nonché in tentativi di aggressione nei confronti dei calciatori della Società Casoria Calcio 2023. In data 26/11/23, infatti, i calciatori della Società Casoria Calcio 2023, nel mentre si recavano allo stadio per disputare la gara di campionato contro la Società ASD Castelvolturno Calcio 2023, subivano un tentativo di aggressione, così pure il Dirigente accompagnatore, Sig. Sergio D’Ausilio. Tali ultimi accadimenti sono stati riportati e descritti dalla stampa e dai giornali online nonché provati e confermati dagli stessi calciatori e dal Dirigente, nonché dalla denuncia effettuata presso il Comando dei Carabinieri di Casoria in data 27/11/23 dal Presidente della Società. Pur di continuare il Campionato di Eccellenza, sostenevano anche i deferiti costituiti, dopo lo svincolo dei calciatori veniva contattato, per il tramite del dirigente Nardiello, un nuovo allenatore, nella persona del Sig. Giuseppe Mattinale, che aveva il compito di individuare giovani calciatori ed altri esperti per la categoria che avrebbero potuto risollevare le sorti della Società calcistica. Il nuovo allenatore evidenziava, però, l’impossibilità di tesserare calciatori validi per la categoria dal momento che le liste per nuovi tesseramenti si sarebbero riaperte solo nel Dicembre 2023 e che allo stato potevano essere tesserati soltanto calciatori inattivi e non allenati. Si decideva, quindi, di proseguire con i giovani calciatori rimasti e la Società subiva l’esclusione dal Campionato di Eccellenza per quarta rinuncia, peraltro comminata per non avere preso parte alla gara del 26/11/23 per le minacce subite e per i motivi specificati. Concludevano la Società ed il Sig. Cristiano per il proscioglimento non avendo violato alcuna norma contestata dalla Procura Federale e, in via istruttoria, chiedevano la escussione dei testi indicati nella memoria sulle circostanze dedotte nella stessa. Il Tribunale Federale Territoriale adito fissava l’udienza del 17/6/24 per la discussione del procedimento ad oggetto il deferimento innanzi indicato ed in tale udienza il legale della Società e del Presidente si riportava a quanto ampiamente dedotto e richiesto anche in via istruttoria nella memoria difensiva, mentre la Procura Federale concludeva con le seguenti richieste: - 18 mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Ciro Cristiano che rivestiva all’epoca dei fatti la carica di Presidente della Società ASD Casoria Calcio 2023; - 3 giornate di squalifica ciascuno per i calciatori Emanuele Omoruyi, Kevin Kabore, Giuseppe Pucinelli, Antonio Pierro, Genni Musella, Antonio Iovino ed Antonio Iesevoli da scontarsi nel campionato di competenza; - 7 punti di penalizzazione per la Società ASD Casoria Calcio 2023 da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025, nonché € 5.000,00 di ammenda. Il procedimento veniva differito all’udienza del 9/9/24 e, successivamente, dall’ufficio al 23/9/24. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti e la documentazione esibita, ritiene i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte. Preliminarmente, il Tribunale Federale adito, sulla scorta delle normative vigenti e di cui al CGS, rileva che allo stesso è inibita la possibilità di esaminare filmati e/o altri sistemi video-audiovisivi, per cui le registrazioni delle comunicazioni telefoniche, prodotte dai deferiti costituiti, ed intercorse tra il Presidente ed il Dirigente sono inammissibili e pertanto non possono essere prese in considerazione né esaminate.

Tali conversazioni, inoltre, non possono essere valutate anche perché non vi è prova certa della data né degli interlocutori che la difesa ritiene essere il Presidente della Società ed il Dirigente. Nel merito, nonostante la corposa ed articolata memoria difensiva della Società ASD Casoria Calcio 2023 e del Presidente Ciro Cristiano, le conclusioni e le richieste della Procura Federale appaiono accoglibili e congrue. La documentazione prodotta dai deferiti costituiti non è sufficiente ed idonea a confutare le indagini effettuate dalla Procura. Gli estratti conto prodotti, oltre a fare riferimento ad un conto corrente intestato ad Orcino Multiservice di Cristiano Ciro, soggetto terzo rispetto ai deferiti, presenta innumerevoli prelievi in contanti nel periodo Giugno 23 – Settembre 23 ma non vi è prova certa che gli stessi sono stati utilizzati per pagare in contanti gli anticipi degli stipendi dei calciatori. Anche l’esame degli atti ad oggetto la risoluzione dei contratti di prestazione sportiva sottoscritti con i calciatori svincolati, richiesti in originale da questo Tribunale agli Uffici Competenti del Comitato Regionale Campania FIGC, evidenziava la natura consensuale degli stessi nonché la precisazione che lo svincolo dei calciatori era effettuato ai sensi dell’art. 117 bis NOIF. A nulla vale, poi, la precisazione dei deferiti costituiti circa la circostanza della mancata proposizione da parte dei calciatori di azioni idonee al fine di ottenere le spettanze dovute. Tale eventuale inerzia non prova certamente che i calciatori hanno ricevuto parte degli stipendi dal momento che eventuali iniziative processuali per il recupero coattivo degli stessi, rientrano nella libera scelta dei calciatori. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale Federale Territoriale, nel rigettare anche le richieste istruttorie dei deferiti costituiti dal momento che le audizioni richieste dei calciatori e dei Dirigenti sono già state effettuate dalla Procura Federale in sede di indagini, così

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Emanuele Omoruyi, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Kevin Kabore, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Puccinelli, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Pierro, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Genni Musella, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Iovino, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Iesevoli, tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Ciro Cristiano, la sanzione di mesi diciotto (18) di inibizione; per la società A.S.D. Casoria Calcio 2023 la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 2024-2025 ed € cinquemila,00 (5.000,00) di ammenda.

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