C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 03.10.2024 – Delibera – Prot.377/792 pfi23-24/PM/fl (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Luigi Cresta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Castelfranci:

Prot.377/792 pfi23-24/PM/fl (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Luigi Cresta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Castelfranci: della violazione dell’art. 4, comma 1 e 21, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Castelfranci, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Mario Filippuzzi di partecipare, nella fila della squadra schiera dalla società Asd Pol Castelfranci, alla gara US Altavilla 2016 – Pol. Castelfranci del 30.09.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il C.U. n.159 dell’11.05.2023 del Comitato Regionale Campania; il sig. Domenico Di Lauri, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Pol. Castelfranci: della violazione degli dell’art. 4, comma 1 e 21, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della società A.S.D. Pol. Castelfranci, alla gara Us Altavilla 2016 – Pol. Castelfranci del 30.09.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Mario Filippuzzi, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il C.U. n.159 dell’11.05.2023 del Comitato Regionale Campania; il sig. Mario Filippuzzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pol. Castelfranci: della violazione degli dell’art. 4, comma 1 e 21, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra A.S.D. Pol. Castelfranci, alla gara Us Altavilla 2016 – Pol. Castelfranci del 30.09.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il C.U. n.159 dell’11.05.2023 del Comitato Regionale Campania; la società A.S.D. Pol. Castelfranci a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luigi Cresta, Domenico Di Lauri e Mario Filippuzzi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva (ad eccezion fatta dei sigg.ri Luigi Cresta, Domenico Di Lauri, e la società A.S.D. Pol. Castelfranci che accedevano al patteggiamento ex art. 127 CGS) per: il calciatore Mario Filippuzzi, tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Mario Filippuzzi, tre (3) giornate di squalifica; di applicare a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS per: il dirigente accompagnatore sig. Domenico Di Lauri, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Luigi Cresta, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Pol. Castelfranci la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 200,00 di ammenda.

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