C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/TFT del 17.10.2024 – Delibera – Prot.12/780 pfi23-24/PM/fl (Campionato Esordienti) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Antonio Candella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Avellino:

Prot.12/780 pfi23-24/PM/fl (Campionato Esordienti) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Antonio Candella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Avellino: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Avellino, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Raffaele Monsurrò e Tigran Galstyan, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Avellino, alla gara A.S.D. Cantera Avellino – A.S.D. Atripalda del 13.12.2023, valevole per il campionato Esordienti Misti a 9; nonché ancora per avere consentito ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore in occasione della gara A.S.D. Cantera Avellino – A.S.D. Atripalda del 13.12.2023 valevole per il campionato Esordienti Misti a 9, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Avellino nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Raffaele Monsurrò e Tigran Galstyan, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; c) violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 19 marzo 2024 e del 26 marzo 2024, alle audizioni fissate dal Collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell’attività inquirente, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; il sig. Raffaele Monsurrò, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Cantera Avellino: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Avellino, alla gara A.S.D. Cantera Avellino – A.S.D. Atripalda del 13.12.2023 valevole per il campionato Esordienti Misti a 9, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Tigran Galstyan, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Cantera Avellino: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per ave re preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Avellino, alla gara A.S.D. Cantera Avellino – A.S.D. Atripalda del 13.12.2023, valevole per il campionato Esordienti Misti a 9, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Cantera Avellino a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Candella, Raffaele Monsurrò e Tigran Galsyan, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva (ad eccezion fatta per: il calciatore Raffaele Monsurrò, Presidente sig. Antonio Candella, la società A.S.D. Cantera Avellino, che accedevano al patteggiamento ex art. 127 CGS) per: il calciatore Tigran Galstyan, tre (3) giornate di squalifica; per la società Boys San Salvatore € 200,00 di ammenda. Ritiene il collegio di accogliere la richiesta della Procura Federale poiché la posizione irregolare del predetto calciatore è stata provata documentalmente. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare per il calciatore Tigran Galstyan, tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento applica per: il calciatore Raffaele Monsurrò, due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Antonio Candella, la sanzione di mesi tre (3) e giorni dieci di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Avellino la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda.

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