C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/TFT del 17.10.2024 – Delibera – Prot. 3053/717 pfi23-24 PM/vdb del 1/08/2024 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara, – la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Michele Pallotta, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

Prot. 3053/717 pfi23-24 PM/vdb del 1/08/2024 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara, - la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Michele Pallotta, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: Rilevato che il sig. Michele Pallotta e la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 402/AA del 27.3.2024 è stato pubblicato l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara prevedeva l’applicazione della sanzione finale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda, con previsione di una sanzione base pari ad Euro 500,00 di ammenda. Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 17/AA dell’8.7.2024 è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara, in quanto la stessa non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l’adempimento. Rilevato, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endo-federali il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto decisioni n. 25/TFNSD-2021-2022, n. 80/TFNSD-2021-2022, n. 07/CFA-2023/2024 e n. 50/CFA –2023-24); Il rappresentante della Procura Federale concordava con la società deferita il patteggiamento ex art. 127 CGS, determinando così la sanzione: per la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara € 500,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara € 500,00 di ammenda.

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