C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 18.09.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UNION SAMMARTINESE
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UNION SAMMARTINESE
Avverso regolarità della gara e decisione di ripetizione della stessa Delibera del Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Forlì - Cesena pubblicata nel C.U. nr. 15 del 11/09/2024 Gara: Union Sammartinese / Medla del 07.09.2024 Avverso la regolarità della sopra indicata gara della quale il Giudice sportivo di Forlì - Cesena ne ha decretato la ripetizione, la società A.S.D. Union Sammartinese ha tempestivamente inviato un preannuncio di reclamo con contestuale richiesta degli atti ufficiali di gara, ottenuti i quali non ha però fatto seguito con le motivazioni del reclamo entro i termini abbreviati previsti dal regolamento della competizione in questione. Il reclamo non può pertanto essere esaminato da questa Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale, ma deve essere gravato dal prescritto contributo a mente dell’articolo 48 comma 2 del Codice di Giustizia.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società ASD Union Sammartinese il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.