C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 25.09.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GRANAMICA A.S.D.

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GRANAMICA A.S.D.

Avverso squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore Mattia BALDAZZI Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 26 del 11/09/2024 Gara: Castenaso Calcio / Granamica dell’8 settembre 2024 La società Granamica ASD dopo aver tempestivamente inviato un preannuncio di reclamo avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare irrogato a carico del proprio calciatore Mattia Baldazzi e dopo aver ricevuto gli atti ufficiali della gara in questione a seguito di esplicita richiesta inoltrata contestualmente all’invio del preannuncio, ha depositato le relative motivazioni sostenendo che che la squalifica disposta dal Giudice sportivo regionale sarebbe sproporzionata rispetto al fatto commesso in quanto il calciatore, nonché capitano della propria squadra, Mattia Baldazzi si sarebbe limitato a protestare per la mancata assegnazione di un calcio d’angolo senza tuttavia offendere nessun componente della terna arbitrale. Per quanto precede e invocando non meglio precisate circostanze attenuanti, la società reclamante chiede una riduzione della squalifica. La società Granamica, che nel proposto reclamo ha espressamente chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione in persona del proprio Direttore Sportivo, munito di delega del Presidente della società, il quale si riporta alle argomentazioni esposte nel reclamo insistendo sul fatto che negli atti ufficiali di gara vi sarebbe una discrepanza tra quanto riportato dall’assistente dell’arbitro e ciò che realmente ha profferito dal calciatore Baldazzi vale a dire semplici proteste corredate da una frase blasfema. Il reclamo non appare fondato e dunque non può essere accolto poiché il Giudice sportivo del CRER ha correttamente interpretato gli atti ufficiali dai quali risulta che all’11° minuto del secondo tempo su segnalazione del secondo assistente del direttore di gara, il calciatore Baldazzi Mattia, maglia numero otto nonché capitano del Granamica, è stato espulso per aver pronunciato una frase gravemente irriguardosa nei confronti della terna arbitrale accompagnata da una bestemmia. Non ravvisandosi nel comportamento adottato dal calciatore Baldazzi alcuna circostanza attenuante, appare pienamente legittima e giustificata anche la misura della squalifica disposta dal Giudice sportivo in stretta applicazione dell’articolo 36 comma 1 lettera a) che punisce la condotta irriguardosa dei calciatori nei confronti degli ufficiali di gara con la sanzione minima di 4 giornate di squalifica.

P Q M

Rigetta il reclamo in epigrafe e conferma la delibera del Giudice sportivo del CRER Pone a carico della società Granamica ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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