C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 27.09.2024 – Delibera – GARA: UNITED CARPI – LA PIEVE NONANTOLA

GARA: UNITED CARPI – LA PIEVE NONANTOLA

Il Giudice Sportivo, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. United Carpi, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. La Pieve Nonantola utilizzato tre calciatori (Sig. Carpeggiani Edoardo - Sig. Casarano Nicola – Sig. Erihiqui Mohamed) con ancora a proprio carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che i tre calciatori sovra menzionati non avrebbero integralmente scontato le sanzioni agli stessi comminate nel C.U. n° 27 del 13/09/2024 (non espulsi dal campo per una giornata per recidiva in II ammonizione). In virtù di quanto precede, la società United Carpi chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S.. Osserva questo G.S: Accertato che ai sovra indicati tre giocatori nel C.U. n° 27 del 13/09/2024 alla Pagina 124, è stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata per recidiva in II ammonizione in relazione alla gara di Coppa Italia “Maurizio Minetti” Atletic CDR Mutina vs La Pieve Nonantola del 11/09/2024; Rilevato dal referto arbitrale che:  il Sig. Carpeggiani Edoardo è stato inserito in distinta con la maglia n° 18 e che ha partecipato alla gara in questione, poiché subentrato al 27’ del secondo tempo in sostituzione del giocatore n°11;  Sig. Casarano Nicola è stato inserito in distinta con la maglia n° 14 e che ha partecipato alla gara in questione, poiché subentrato al 1’ del secondo tempo in sostituzione del giocatore n°3  Sig. Erihiqui Mohamed) è stato inserito in distinta con la maglia n° 16 e che ha partecipato alla gara in questione, poiché subentrato al 1’ del secondo tempo in sostituzione del giocatore 10. Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte dei sovra citati tre calciatori della Soc. la Pieve Nonantola; Rilevato che in base all’ art. 10 comma 6) lett. a) del C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo

DELIBERA

di accogliere il reclamo proposto dalla società United Carpi e di infliggere, pertanto, alla Soc. La Pieve Nonantola la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:

UNITED CARPI – LA PIEVE NONANTOLA 3 – 0  di infliggere ai tre calciatori in questione (Sig. Carpeggiani Edoardo - Sig. Casarano Nicola – Sig. Erihiqui Mohamed) una ulteriore giornata di squalifica;  di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. La Pieve Nonantola Sig. Rizzo Gianni fino al 11/10/2024 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara dei calciatori che non avevano titolo (Sanzione così determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del C.G.S.);  di infliggere alla Soc. La Pieve Nonantola l’ammenda di €. 150,00;  di non addebitare il previsto contributo a carico della Soc. United Carpi.

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