C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 1 del 05.07.2024 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor GHINI NICOLA nonché della Società A.S.D. A. PLACCI BUBANO MORDANO
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor GHINI NICOLA nonché della Società A.S.D. A. PLACCI BUBANO MORDANO
Con nota 11.06.2024, n. 30853/1126 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D’Oria; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: GHINI NICOLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A. Placci Bubano Mordano, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, successivamente all’incontro Junior Corticella - Placci Bubano Mordano disputata in data 5 maggio 2024 e valevole quale gara di play out del campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia Romagna, a mezzo di un “commento” ad un “reel” contenente immagini del sopra indicato incontro pubblicato sulla pagina “Indipendente sportivo”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della citata gara; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: ““Arbitraggio a dir poco a senso unico dal primo al centoventitreesimo, una gloriosa testa di cazzo che ha rovinato il lavoro svolto di 30 persone di un piccolo paese che ci ha messo tutto e di più per 9 mesi ... purtroppo esistono anche questi imbecilli qui nel mondo del calcio, esseri incompresi dalla vita chiamati “arbitri” per ricevere qualche attenzione. Siete e rimarrete sempre e solo delle merde frustrate mentalmente””; la Società A.S.D. A. PLACCI BUBANO MORDANO per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere dalla persona sopra indicata, così come descritto nel precedente capo di incolpazione. Effettuate ritualmente le dovute notifiche, la società deferita A. Placci Bubano Mordano non è presente all’udienza odierna e nemmeno ha depositato memorie difensive. Partecipa invece da remoto il calciatore Nicola Ghini. il Rappresentante della Procura Federale Avv. Valentina Soravia dopo una dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità di entrambe parti incolpate per le violazioni regolamentari ad esse addebitiate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari : - 3 giornate di squalifica a carico del calciatore Nicola Ghini da scontare nel Campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2024/2025 - Ammenda di Euro 500,00 a carico della società ASD A. Placci Bubano Mordano Il calciatore Nicola Ghini preso atto delle richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale ammette le proprie responsabilità e porge le più sentite scuse all’arbitro della gara, all’Associazione Arbitri e alla Federazione Calcio; dichiara di aver postato i suddetti giudizi sull’operato arbitrale e la persona del direttore di gara a caldo e a seguito della profonda delusione derivatagli dall’esito dell’incontro decisosi negli ultimi istanti della partita; afferma infine di aver cancellato quanto postato sui social qualche tempo dopo e una volta resosi conto della leggerezza commessa; conclude chiedendo una riduzione della sanzione proposta dal Rappresentante della Procura Federale. Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari richieste nei confronti delle parti deferite;
ritenuta comprovata la responsabilità di entrambe le parti incolpate per le violazioni regolamentari alla stesse rispettivamente attribuite; - Valutata la condotta del calciatore Nicola Ghini che in sede dibattimentale ha ammesso la propria responsabilità e ritenuto che detta ammissione costituisca una circostanza attenuante idonea a giustificare una diminuzione della sanzione, riduzione che va estesa anche alla società Placci Bubano Mordano per effetto dell’art. 13 comma 3 CGS; - Visto l’articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
di infliggere: al calciatore NICOLA GHINI la squalifica per 2 giornate di gara da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025 e alla Società A.S.D. A. PLACCI BUBANO MORDANO la sanzione sportiva dell’ammenda di EURO 350,00.
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