C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 21.08.2024 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della Società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della Società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE
Con nota 08.07.2024, n. 689/268 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale; -visto l’art. 125 del C.G.S.; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Anna Galimberti con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Giovanni Greco; -deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, per rispondere: la Società MEDICINA FOSSATONE per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Donato Bressan, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere consentito, e comunque non impedito, anche omettendo qualsiasi controllo il cui dovere è correlato alla posizione apicale nell’ambito della società, l’apposizione della sottoscrizione apocrifa del sig. Davide Bonafede e dei genitori dello stesso esercenti la responsabilità genitoriale sul modello di richiesta di aggiornamento del tesseramento di tale calciatore per la stagione sportiva 2022 - 2023, con vincolo pluriennale, per la società ASD Medicina Fossatone”. Effettuate ritualmente le dovute notifiche la società deferita non ha depositato memorie difensive e non è presente all’odierna riunione. La Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, nella propria requisitoria in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento disciplinare chiarisce e precisa che all'esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il sig. Donato Bressan e la società A.S.D. Medicina Fossatone hanno chiesto di definire le loro posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, concordando per il presidente una sanzione finale di mesi 3 di inibizione rispetto alla sanzione base determinata dalla Procura Federale di mesi 6 di inibizione e per la società una sanzione finale pari ad Euro 500,00 di ammenda, rispetto alla sanzione base determinata dalla Procura Federale di Euro 1.000,00 di ammenda. Che nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 328/AA del 15.2.2024 è stato pubblicato l'accordo raggiunto con li sig. Donato Bressan e con la società AS.D. Medicina Fossatone. Che con il successivo Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 515/AA del 11.06.2024 è stato dato atto della mancata ottemperanza all'accordo definito con la società A.S.D. Medicina Fossatone, con conseguente risoluzione dello stesso, per non aver provveduto tale società al pagamento dell'ammenda pattuita nel termine imposto dal Codice di Giustizia Sportiva. Rileva pertanto la Rappresentante della Procura Federale che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista. Per tutto quanto sopra illustrato la Rappresentante della Procura Federale chiede che sia dichiarata la responsabilità della società incolpata per le violazioni regolamentari ad essa addebitate per le quali propone il seguente provvedimento disciplinare di natura economica : - Ammenda di Euro 1.333,00 a carico della società ASD Medicina Fossatone Il Tribunale letto l’atto di deferimento; - preso atto dell’ampia e dettagliata requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e della conseguente sanzione disciplinare richiesta nei confronti della parte deferita; - ritenuta comprovata la responsabilità della società deferita per le violazioni regolamentari alla stessa attribuite;
d e l i b e r a
di infliggere: alla Società ASD MEDICINA FOSSATONE la sanzione sportiva dell’ammenda di EURO 1.333,00.