C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 11.07.2024 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor MICHAEL SPADA nonché della Società ASD JCR – JUVENILIA C. RAVAGLIA
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor MICHAEL SPADA nonché della Società ASD JCR - JUVENILIA C. RAVAGLIA
Con nota 17.06.2024, n. 31304/725 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Giuseppe Adamo; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: SPADA MICHAEL, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD JCR – JUVENILIA C. RAVAGLIA, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso inoltrato all’account Instagram ufficiale della sezione AIA di Imola tre messaggi del seguente testuale tenore: “Vedete di istruirli bene gli arbitri che ci becchiamo sempre degli impediti” (in data 29.1.2024); “Allora non ci siamo capiti… Oggi c’era un arbitro bravi… Però cazzo non si può far influenzare dai giocatori… Andava a chiamata” (in data 18.2.2024); “E niente… Pure stavolta un arbitro indecente… Un rigore netto non dato… Il portiere ha dato un pugno nello stomaco dell’attaccante da fallo agli altri” (in data 25.2.2024); la Società ASD JCR - JUVENILIA C. RAVAGLIA per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dalla persona sopra indicata, così come descritto nel precedente capo di incolpazione. Effettuate ritualmente le dovute notifiche nessun delle parti deferite è presente all’odierna udienza dibattimentale e nemmeno ha depositato memorie difensive. il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo ADAMO, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità di entrambe parti incolpate per le violazioni regolamentari ad esse addebitiate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari : - 6 giornate di squalifica a carico del calciatore Michael Spada da scontare nel Campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2024/2025 - Ammenda di Euro 600,00 a carico della società ASD JCR - JUVENILIA C. RAVAGLIA Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari richieste nei confronti delle parti deferite; - ritenuta comprovata la responsabilità di entrambe le parti incolpate per le violazioni regolamentari alla stesse rispettivamente attribuite; - Valutato il comportamento delle parti incolpate che non hanno mostrato interesse rispetto al procedimento disciplinare a loro carico instaurato; - Ritenuto in particolare che il disinteresse della società deferita rispetto al presente procedimento costituisce il venir meno del primario compito educativo che dovrebbe essere insito all’attività sportiva di una compagine che opera a livello di calcio giovanile;
d e l i b e r a
di infliggere: al calciatore MICHAEL SPADA la squalifica per 2 giornate di gara da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025 e alla Società ASD JCR JUVENILIA C. RAVAGLIA la sanzione sportiva dell’ammenda di EURO 600,00.
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