C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 11.09.2024 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore ZAKARIA BAKRAOUI nonché della società U.S.D. BOBBIESE
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore ZAKARIA BAKRAOUI nonché della società U.S.D. BOBBIESE
Con nota 30.07.2024, n. 2758/919 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale; -visto l’art. 125 del C.G.S.; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale dott. Angelo Fardello con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati; -deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: BAKRAOUI ZAKARIA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Bobbiese, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al dodicesimo minuto del secondo tempo della gara Noceto - Bobbiese del 17.12.2024, valevole per il girone A del campionato di Promozione, a giuoco fermo ed in occasione di un calcio d’angolo in favore della Noceto, colpito al volto con un pugno il sig. Ajdini Arnold, calciatore tesserato per la società Noceto, provocandogli la perdita dei sensi ed una “frattura composta della emi-mandibola sinistra e parziale avulsione del 31 dente. Rima di frattura composta ramo superiore emi-mandibola destra”, così come refertato dal medico del pronto soccorso dell’ospedale di Fidenza. All’esito dell’attività inquirente svolta è stato accertato effettivamente quanto sopra riportato. la Società U.S.D. BOBBIESE per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dalla persona sopra indicata, così come descritto nel precedente capo di incolpazione. Effettuate ritualmente le dovute notifiche il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, comunica di aver raggiunto con la società USD BOBBIESE un accordo ai sensi dell’articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva del quale deposita agli atti il relativo verbale che prevede l’applicazione della sanzione ridotta nella seguente misura : -Euro 533,34 d’ammenda a carico della società USD Bobbiese Per quanto concerne invece la posizione processuale del calciatore Zakaria Bakraoui è stata depositata una memoria difensiva redatta dal legale fiduciario della suddetta parte incolpata, Avv. Andrea Febbraro del Foro di Varese, a mezzo della quale si sostiene “l’estraneità a modalità violente o deliberatamente poste in essere della vicenda che viene contestata al Bakraoui”, si indicano testimoni per suffragare tale tesi difensiva e si richiede un rinvio dell’udienza in ragione di improcrastinabili impegni professionali che impediscono la partecipazione personale dell’Avv. Febbraro all’odierna riunione. Il Rappresentante della Procura Federale prende atto della memoria difensiva prodotta per conto e nell’interesse di Zakaria Bakraoui e relativamente alla posizione processuale di quest’ultimo non si oppone alla richiesta di rinvio dell’odierna udienza. Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità di natura oggettiva a carico della società Bobbiese; - Reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni frutto dell’intervenuto accordo fra la Procura Federale e la società USD Bobbiese; - Valutata giustificata l’istanza di rinvio avanzata dal legale fiduciario della parte deferita Zakaria Bakraoui;
d e l i b e r a
di infliggere alla società U.S.D. BOBBIESE l’ammenda di Euro 533,34 di disporre lo stralcio della posizione del calciatore Zakaria Bakraoui e rinviare l’esame del relativo procedimento disciplinare al giorno 23/09/2024 - ore 18:00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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