C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 25.09.2024 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore ZAKARIA BAKRAOUI

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore ZAKARIA BAKRAOUI

Con nota 30.07.2024, n. 2758/919 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale; -visto l’art. 125 del C.G.S.; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale dott. Angelo Fardello con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati; -deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, per rispondere: BAKRAOUI ZAKARIA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Bobbiese, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al dodicesimo minuto del secondo tempo della gara Noceto - Bobbiese del 17.12.2024, valevole per il girone A del campionato di Promozione, a giuoco fermo ed in occasione di un calcio d’angolo in favore della Noceto, colpito al volto con un pugno il sig. Ajdini Arnold, calciatore tesserato per la società Noceto, provocandogli la perdita dei sensi ed una “frattura composta della emi-mandibola sinistra e parziale avulsione del 31 dente. Rima di frattura composta ramo superiore emi-mandibola destra”, così come refertato dal medico del pronto soccorso dell’ospedale di Fidenza. All’esito dell’attività inquirente svolta è stato accertato effettivamente quanto sopra riportato. Effettuate ritualmente le dovute notifiche, all’udienza del 9 settembre 2024 è stata disposta la separazione del presente procedimento disciplinare da quello instaurato nei confronti della società USD Bobbiese, deferita a titolo di responsabilità oggettiva, e quanto precede in accoglimento di una richiesta di rinvio proposta dall’avvocato difensore dello stesso calciatore deferito Zakaria Bakraoui alla quale istanza la Procura Federale non si è opposta.

All’odierna udienza è personalmente presente la parte deferita Zakaria Bakraoui assistito dal proprio legale difensore, Avv. Andrea Febbraro del Foro di Varese. Il calciatore Bakraoui chiede di poter rilasciare dichiarazioni spontanee in merito all’accaduto e ottenutane la facoltà propone la propria versione dei fatti. Al riguardo il calciatore deferito riferisce che a venti minuti dal termine della gara Noceto - Bobbiese, sul punteggio di quattro reti a uno a favore della propria squadra, si è trovato a contrastare l’attaccante avversario Arnold Ajdini in occasione dell’effettuazione di un calcio d’angolo decretato a favore della compagine di quest’ultimo. Nell’intento di contrastare l’avversario e impedirgli di ricevere il pallone, il calciatore Bakraoui dichiara di aver adottato una marcatura a uomo particolarmente stretta e in tale frangente ammette di aver colpito forse con la spalla o forse con un gomito, ma senz’altro non con un pugno, il volto dell’avversario in modo del tutto involontario e accidentale. Aggiunge che sia lui che l’avversario sono finiti a terra e che entrambi sono stati soccorsi dai componenti delle rispettive panchine. Afferma che una volta resosi conto che l’avversario non era in grado di riprendere il gioco si è subito interessato alle sue condizioni e che anche successivamente alla disputa della gara avrebbe richiesto notizie sullo stato di salute di Arnold Ajdini e inviato alla società di appartenenza le proprie scuse per quanto successo. Il Bakraoui fa poi rilevare che non vi era nessun motivo che potesse indurlo a commettere un gesto di deliberata violenza nei confronti dell’avversario non avendo da questi ricevuto alcuna provocazione ed essendosi sopita la foga agonistica dei contendenti visto il largo vantaggio di 4 a 1 conseguito dalla propria squadra e il restante breve tempo di gioco prima del termine della partita. Il calciatore deferito evidenzia altresì che sia il direttore di gara sia i suoi assistenti non hanno notato il presunto atto violento che gli è stato addebitato pur trovandosi essi vicinissimi al punto in cui si è svolto l’episodio in questione e aggiunge che i testimoni da lui indicati a discarico non risultano essere stati escussi dalla Procura Federale in sede d’indagine. Per tutto quanto precede Zakaria Bakraoui respinge il capo d’imputazione ascrittogli in sede di deferimento e ritiene di non poter aderire ad alcuna forma di patteggiamento con il Rappresentante della Procura Federale. Dal canto suo l’Avv. Febbraro si riporta alla depositata memoria difensiva e insiste affinché nella vicenda che viene contestata al Bakraoui venga dichiarata l’assenza di modalità violente o deliberatamente poste in essere dal suddetto calciatore ribadendo che si sarebbe trattato di un accidentale scontro aereo con l’avversario avvenuto in una fase di gioco. Sottolinea poi alcune incongruenze contenute fascicolo delle indagini, la natura presumibilmente strumentale dell’atto di querela proposto dalla parte lesa a pochi giorni dalla scadenza dei termini di legge e soprattutto l’assenza dell’elemento soggettivo nell’illecito sportivo che viene ascritto al proprio assistito del quale chiede il proscioglimento da ogni addebito. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, prende atto delle argomentazioni difensive addotte dalla parte deferita e dal di lui avvocato difensore e ne contesta il fondamento affermando che le stesse sono palesemente e integralmente contraddette dalle risultanze delle indagini svolte dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito del procedimento penale instauratosi su querela nei confronti di Zakaria Bakraoui per il reato di lesioni volontarie e dopo un’ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte incolpata per le violazioni regolamentari alla stessa addebitate per le quali propone il seguente provvedimento disciplinare: - 10 giornate di squalifica a carico del calciatore Zakaria Bakraoui da scontare nel Campionato di competenza Il Tribunale - letto l’atto di deferimento. - Preso atto della dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e della relativa sanzione disciplinare richiesta nei confronti della parte deferita; - Considerate le dichiarazioni rese in sede di dibattimento dal calciatore Zakaria Bakraoui e dal di lui avvocato difensore. - Ritenuto che dal fascicolo delle indagini non emerga un quadro probatorio sufficiente per stabilire in maniera certa e al di là di ogni ragionevole dubbio che la condotta del suddetto tesserato sia stata posta in essere con il preciso, deliberato e consapevole intento di provocare un danno fisico all’avversario. - Valutato che il comportamento realizzato dal calciatore Bakraoui possa, anche per sua stessa ammissione, essere configurato come una condotta antisportiva palesemente imprudente aggravata dal fatto che ne sono derivate serie conseguenze lesive al calciatore della squadra avversaria. - Visto l’articolo 39 del Codice di Giustizia Sportiva.

d e l i b e r a

di infliggere al calciatore Zakaria BAKRAOUI la squalifica per 3 giornate effettive di gara da scontare nel Campionato nel quale attualmente milita.

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