C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 09.10.2024 – Delibera – COPPA ITALIA ECCELLENZA Nr. 8 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. OSTERIA GRANDE A.S.D. Avverso inibizione inflitta al dirigente Francesco FERRERI fino al 25 novembre 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 34 del 27/09/2024 Gara: Osteria Grande / Medicina del 25 settembre 2024

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Nr. 8 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. OSTERIA GRANDE A.S.D.

Avverso inibizione inflitta al dirigente Francesco FERRERI fino al 25 novembre 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 34 del 27/09/2024 Gara: Osteria Grande / Medicina del 25 settembre 2024

 La società AC Osteria Grande ASD dopo aver tempestivamente inviato un preannuncio di reclamo avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare disposto a carico del proprio dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Francesco Ferreri, ha depositato le relative motivazioni sostenendo che, nelle fasi finali della partita, all’invito di stare seduti rivolto dall’assistente dell’arbitro ai componenti della panchina dell’Osteria Grande, lo stesso dirigente Ferreri avrebbe reagito con una frase dal tono deciso e forse anche concitato, ma del tutto priva di contenuti offensivi nei confronti dell’ufficiale di gara. Sottolineando l’esemplare correttezza sportiva che avrebbe sempre contraddistinto i comportamenti del proprio dirigente nonché il fatto che nel frangente in questione il Sig. Ferreri non avrebbe avuto nessun motivo per offendere l’assistente del direttore di gara, la società reclamante richiede la cancellazione o la rivalutazione dell’impugnato provvedimento d’inibizione. La società Osteria Grande che con il reclamo non ha chiesto di essere ascoltata, non è presente all’odierna riunione. 1652 1652 Il reclamo non appare fondato e non può essere accolto poiché il Giudice sportivo del CRER ha correttamente interpretato gli atti ufficiali dai quali risulta che al 50° minuto del secondo tempo il dirigente accompagnatore ufficiale dell’Osteria Grande Francesco Ferreri è stato allontanato dal campo su segnalazione del primo assistente del direttore di gara perché usciva dall’area tecnica, entrava sul terreno di gioco e reagiva all’invito di ritornare in panchina rivoltogli dall’assistente con una frase volgare e irriguardosa. Non ravvisandosi nel comportamento realizzato dal dirigente Ferreri alcuna circostanza attenuante, appare pienamente legittima e giustificata anche la durata dell’inibizione disposta dal Giudice sportivo in stretta applicazione dell’articolo 36 comma 2 lettera a) che punisce la condotta irriguardosa dei dirigenti nei confronti degli ufficiali di gara con la sanzione minima di 2 mesi d’inibizione.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma la delibera del Giudice sportivo regionale. Pone a carico della società AC Osteria Grande ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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