C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16.10.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 15 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ A.S.D. MONTECOPIOLO Avverso squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore Ridvan FRANI Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 23 del 10/10/2024. Gara : Academy Riccione – Montecopiolo del 02/10/2024

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 15 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ A.S.D. MONTECOPIOLO Avverso squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore Ridvan FRANI Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 23 del 10/10/2024. Gara : Academy Riccione - Montecopiolo del 02/10/2024

La società ASD Montecopiolo ha tempestivamente e ritualmente proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice sportivo di Rimini ha inflitto la sopra indicata squalifica al calciatore Ridvan Frani. La società reclamante ammette che il proprio tesserato Ridvan Frani ha avuto un’accesa discussione con un calciatore avversario corredata da reciproche e ripetute frasi offensive e sostiene che in tale frangente lo stesso Frani avrebbe subito un’aggressione fisica da parte del tecnico della compagine Academy Riccione alla quale non avrebbe opposto alcuna reazione. Per gli illustrati motivi la reclamante chiede una riduzione della squalifica. La società Montecopiolo che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere ascoltata, non è presente all’odierna riunione. Il reclamo appare fondato e merita di essere accolto. Il comportamento del calciatore Ridvan Frani così come dettagliatamente descritto nel referto arbitrale, può infatti essere qualificato come condotta gravemente antisportiva durante lo svolgimento della gara e come tale può essere ricondotto nella previsione normativa dell’articolo 39 comma 1 del CGS e punito con la sanzione minima edittale ivi stabilita della squalifica per due giornate di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in epigrafe indicato e riduce la squalifica del calciatore Ridvan FRANI a due giornate di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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