C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16.10.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 14 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ A.S.D. COMPIANO CALCIO Avverso squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore Filippo BERZOLLA Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 23 del 09/10/2024. Gara : Team Crociati Parma – Compiano del 06/10/2024

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 14 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ A.S.D. COMPIANO CALCIO Avverso squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore Filippo BERZOLLA Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 23 del 09/10/2024. Gara : Team Crociati Parma - Compiano del 06/10/2024

La società ASD Compiano Calcio ha depositato rituale e tempestivo reclamo contro il provvedimento disciplinare sopra indicato affermando che nel dopo partita il proprio calciatore Filippo Berzolla non avrebbe in nessun momento avvicinato l’arbitro e non gli avrebbe rivolto la frase offensiva riportata a referto e richiamata poi nella motivazione dell’impugnata sanzione. La reclamante sostiene di avere a disposizione immagini video che dimostrerebbero la suddetta tesi difensiva la quale troverebbe conferma anche nelle testimonianze ottenute dai dirigenti della società che nel frangente si trovavano nella zona antistante l’area degli spogliatoi. Per i motivi così riassunti il Compiano chiede in via principale la rimozione delle 4 giornate di squalifica perché il fatto non sussisterebbe o quanto meno una congrua riduzione dell’irrogata squalifica. La società Compiano che nel reclamo ha esplicitamente richiesto di essere ascoltata partecipa da remoto all’odierna riunione in persona del proprio legale rappresentate il quale, dopo essersi richiamato alle argomentazioni proposte nell’atto d’impugnazione e alle conclusioni in esso precisate, ribadisce che in nessun frangente del dopo partita il calciatore Filippo Berzolla può essersi avvicinato al direttore di gara e avergli indirizzato espressioni offensive. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, considerate le dichiarazioni rese dalla società reclamante in sede di audizione, la Corte ha sentito l’esigenza di richiedere chiarimenti all’arbitro della gara il quale, ascoltato telefonicamente, ha integralmente confermato il proprio referto confermando che a fine gara quando si apprestava a raggiungere il proprio spogliatoio ha udito perfettamente il calciatore Berzolla del Compiano che, mentre stava togliendo il fango dai propri scarpini, ha pronunciato una frase particolarmente irriguardosa nei confronti dello stesso ufficiale di gara e del suo operato durante la direzione della gara. Sulla scorta delle conferme fornite dall’ufficiale di gara in sede di chiarimenti il reclamo del Compiano appare privo di fondamento, mentre la decisione assunta dal Giudice sportivo di Parma risulta perfettamente aderente e conforme alla disposizione di cui all’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva che punisce le condotte ingiuriose o irriguardose dei calciatori nei confronti degli ufficiali di gara con la squalifica minima per 4 giornate di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma la delibera del Giudice sportivo di Parma. Pone a carico della società ASD Compiano Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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