C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16.10.2024 – Delibera – Nr. 16 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ SPORTIVA CORTILESE A.S.D. Avverso squalifica per 8 giornate di gara inflitta al calciatore Uchechukwe ONYENEZIDE Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 20 del 03/10/2024. Gara : Cortilese – Baracca Beach del 29/09/2024

Nr. 16 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ SPORTIVA CORTILESE A.S.D.

Avverso squalifica per 8 giornate di gara inflitta al calciatore Uchechukwe ONYENEZIDE Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 20 del 03/10/2024.

 Gara : Cortilese - Baracca Beach del 29/09/2024

La società Cortilese ASD ha depositato tempestivo e rituale reclamo avverso la squalifica inflitta al proprio tesserato Uchechukwe Onyenezide sottolineandone preliminarmente la correttezza sportiva che avrebbe sempre dimostrato durante la sua lunga permanenza nella Cortilese, tanto da diventarne un simbolo e un esempio nei modi di porsi verso avversari e ufficiali di gara, e sostenendo che lo stesso Onyenezide non avrebbe in alcun modo pestato intenzionalmente il piede dell’arbitro così come riportato nella motivazione dell’impugnato provvedimento disciplinare disposto dal Giudice sportivo di Modena. La reclamante ammette che il proprio calciatore Onyenezide, alla vista del cartellino rosso per un intervento pericoloso e imprudente commesso ai danni di un avversario, si è avvicinato all’arbitro per protestare, ma che, pur essendo frastornato perché anch’egli sanguinante dopo lo scontro aereo con un calciatore del Baracca Beach, si sarebbe sempre tenuto a debita distanza, avrebbe mantenuto le braccia dietro la schiena e non avrebbe in nessun frangente pestato un piede del direttore di gara il quale, essendo nella circostanza circondato da diversi giocatori, potrebbe aver ricevuto un pestone da uno di questi e data la concitazione del momento potrebbe aver erroneamente attribuito tale contatto fisico al calciatore Onyenezide. Per i motivi così riassunti la Cortilese richiede una riduzione della squalifica. La società Cortilese ASD che nel proposto reclamo ha espressamente chiesto di essere ascoltata è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta alle argomentazione addotte nell’atto d’impugnazione e alle conclusioni ivi precisate ribadendo che il proprio calciatore non ha assolutamente commesso quanto riportato a referto dall’arbitro e dichiarando altresì di essere stato diretto testimone di quanto successo poiché egli si trovava seduto in panchina proprio di fronte alla quale è avvenuta l’espulsione dell’Onyenezide. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, considerate le dichiarazioni rese dalla società reclamante in sede di audizione, la Corte ha sentito l’esigenza di richiedere chiarimenti all’arbitro della gara il quale, ascoltato telefonicamente, ha integralmente confermato il proprio referto di gara chiarendo che alla vista del cartellino rosso il calciatore Onyenezide della Cortilese gli si avvicinava con fare minaccioso e protestando vivacemente, giunto poi a una distanza di circa 40 cm lo stesso calciatore allungava una gamba e con il proprio scarpino da calcio gli pestava un piede per alcuni secondi guardandolo fisso negli occhi in segno di sfida. Ha aggiunto l’arbitro che il gesto dell’Onyezenide non è stato violento e che non gli ha provocato dolore. Anche sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro della gara la Corte ritiene che il Giudice sportivo di Modena abbia correttamente inquadrato il comportamento del calciatore Uchechukwe Onyenezide come condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara concretizzatasi in un contatto fisico e che abbia conseguentemente applicato alla lettera la disposizione contenuta nell’articolo 36 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva che per tale genere di condotta prevede la sanzione disciplinare della squalifica per 8 giornate di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma la delibera del Giudice sportivo di Modena Pone a carico della società Cortilese ASD C il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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