C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16.10.2024 – Delibera – Nr. 19 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ UNIONE POLISPORTIVA VIRTUS A.S.D. Avverso sanzione sportiva della perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di Euro 25,00 per prima rinuncia a disputare una gara, inibizione del dirigente Stefano Bordini Santucci per 6 giornate di gara. Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 21 del 2/10/2024. Gara : U. C. Casalese – U.P. Virtus del 29/09/2024

Nr. 19 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ UNIONE POLISPORTIVA VIRTUS A.S.D.

Avverso sanzione sportiva della perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di Euro 25,00 per prima rinuncia a disputare una gara, inibizione del dirigente Stefano Bordini Santucci per 6 giornate di gara. Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 21 del 2/10/2024.

Gara : U. C. Casalese - U.P. Virtus del 29/09/2024

La società Unione Polisportiva Virtus reclama contro tutti i suddetti provvedimenti adottati dal Giudice sportivo di Parma prospettando una versione dei fatti che si discosta totalmente dalla descrizione che ne fa, in modo peraltro assai dettagliato e preciso, l’arbitro della gara nel proprio referto. In ragione del fatto che a mente dell’articolo 61 comma 1 del CGS i rapporti ufficiali di gara fanno piena prova circa gli episodi accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, il reclamo dell’U.P. Virtus va giudicato privo di fondamento e non meritevole di accoglimento, mentre le impugnate decisioni deliberate dal Giudice sportivo di Parma vanno confermate nella loro integralità poiché risultano il frutto di una corretta e ineccepibile interpretazione degli atti ufficiali.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma per intero la delibera del Giudice sportivo di Parma 1732 1732 Pone a carico della società U.P. Virtus il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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