C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 23.10.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 20 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PH CALCIO A.S.D. Avverso squalifica del calciatore BAKOP NGASSAM RICARDO fino al 30 giugno 2025, squalifica dei calciatori MARQUES ROSA ELCIO e ABESSOLO OBIANG VIANNEY OLVANN per 4 giornate di gara, inibizione del dirigente MARCO MARIA VACCHINI fino al 30 novembre 2024, ammenda di Euro 120,0 a carico della società. Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 20 del 03/10/2024 Gara: PH Calcio / Bazzanese Calcio 1923 del 29 settembre 2024

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 20 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PH CALCIO A.S.D. Avverso squalifica del calciatore BAKOP NGASSAM RICARDO fino al 30 giugno 2025, squalifica dei calciatori MARQUES ROSA ELCIO e ABESSOLO OBIANG VIANNEY OLVANN per 4 giornate di gara, inibizione del dirigente MARCO MARIA VACCHINI fino al 30 novembre 2024, ammenda di Euro 120,0 a carico della società. Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 20 del 03/10/2024 Gara: PH Calcio / Bazzanese Calcio 1923 del 29 settembre 2024

La società PH Calcio ASD ha ritualmente impugnato tutti i sopra indicati provvedimenti disciplinari affermando che sarebbero il frutto di un’inesatta ricostruzione dei fatti. Nello specifico la società reclamante sostiene che il proprio calciatore nonché capitano della squadra Bakop Ngassam Ricardo si sarebbe avvicinato all’arbitro allo scopo di calmare gli animi e allontanare i propri compagni e che in tale circostanza avrebbe solo sfiorato il direttore di gara senza alcuna intenzione aggressiva. Per quanto riguarda i calciatori Marques Rosa Elcio e Abessolo Obiang Vianney Olvann la società PH Calcio chiede che siano valutate le presunte offese dagli stessi indirizzate all’ufficiale di gara “in modo proporzionato rispetto al contesto della gara” che, a dire del PH Calcio, sarebbe stato contraddistinto da comportamenti non consoni dello stesso arbitro nei confronti dei propri tesserati. Con riferimento infine all’inibizione del dirigente Marco Maria Vacchini e all’ammenda disposta a carico della società per le intemperanze dei propri tesserati nei confronti dell’arbitro nel momento in cui questi ha decretato la sospensione della gara, la società PH Calcio sostiene che non si sarebbero create circostanze tali da giustificare detta decisione arbitrale e tanto meno quella di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine stante la fattiva presenza degli addetti messi a disposizione dalla stessa compagine ospitante per svolgere le funzioni di forza pubblica sostitutiva. Per i morivi come sopra riassunti la società PH Calcio richiede la revisione/rivalutazione di tutti gli impugnati provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di Bologna. La società PH Calcio che con il reclamo ha chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta alle motivazioni addotte nell’atto di reclamo e alle conclusioni ivi precisate e in sede di audizione ribadisce critiche all’operato arbitrale e intende chiarire che la fornita versione dei fatti potrebbe essere avvalorata da numerosi testimoni, fra cui anche tesserati della Bazzanese, dei quali chiede nuovamente che venga disposta l’escussione da parte della dalla Corte sportiva d’appello. Letto il reclamo, considerate le dichiarazioni rese dalla società PH Calcio nell’odierna riunione, la Corte rigetta la richiesta avanzata dalla stessa reclamante volta a sentire testimoni oculari dei fatti posto che, a mente del Codice di Giustizia Sportiva, nel caso di specie le testimonianze non sono ammissibili dovendo il reclamo essere deciso solo sulla base del rapporto ufficiale di gara che fa piena prova in ordine ai fatti accaduti e al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ritenuto, a quest’ultimo proposito, che il rapporto ufficiale sia stato redatto in maniera dettagliata e precisa tanto da non necessitare di alcun ulteriore chiarimento da parte dell’arbitro, la Corte valuta meritevole di accoglimento il proposto reclamo solo relativamente alla posizione del calciatore Bakop Ngassam Ricardo il cui comportamento non presenta gli estremi e i requisiti specifici previsti dall’articolo 35 comma 1 CGS per essere qualificato come condotta violenta ai danni dell’ufficiale di gara. Quella del calciatore Bakop Ngassam Ricardo può invece essere qualificata come una condotta gravemente irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara concretizzatasi in un contatto fisico e come tale può essere sanzionata con la sanzione edittale della squalifica per 8 giornate stabilita per detta fattispecie concreta dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del CGS. Tutti i restanti provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di primo grado vanno invece confermati in quanto i comportamenti di entrambi i calciatori Marques Rosa Elcio e Abessolo Obiang Vioanney Olvann integrano la fattispecie (condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara) prevista e punita con la squalifica minima di 4 giornate di gara dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del CGS, l’inibizione del dirigente Marco Maria Vacchini è sostanzialmente conforme alla disposizione disciplinare di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del CGS che punisce con la sanzione minima di due mesi le condotte irriguardose e/o ingiuriose dei dirigenti nei confronti degli ufficiali di gara, mentre l’ammenda a carico della società appare pienamente giustificata dal fatto che ripetute espressioni ingiuriose sono state rivolte all’arbitro da diversi altri tesserati del PH Calcio che lo stesso ufficiale di gara non è stato in grado di identificare con precisazione stante la concitazione del momento.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe indicato ridetermina la squalifica del calciatore BAKOP NGASSAM RICARDO portandola a 8 giornate effettive di gara. Conferma invece i restanti provvedimenti del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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