C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 23.10.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE Nr. 21 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ CSP PONTECCHIO A.S.D. Avverso squalifica per 5 giornate di gara inflitta al calciatore LUCA VISCONTI Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 22 del 11/10/2024. Gara : CSP Pontecchio – Atletico Borgo del 06/10/2024
CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE
Nr. 21 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ CSP PONTECCHIO A.S.D. Avverso squalifica per 5 giornate di gara inflitta al calciatore LUCA VISCONTI Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 22 del 11/10/2024.
Gara : CSP Pontecchio - Atletico Borgo del 06/10/2024
La società CSP Pontecchio ASD ha depositato un tempestivo reclamo contro il provvedimento disciplinare sopra indicato disposto nei confronti del proprio tesserato Luca Visconti chiedendo una sostanziale riduzione della squalifica e affermando che questi, nel proprio ruolo di capitano della squadra, avrebbe più volte cercato d’instaurare un dialogo con il direttore di gara per ottenere spiegazioni circa il di lui operato e che all’ennesimo rifiuto opposto dall’arbitro avrebbe alzato il tono di voce e ricevuto per questo una seconda ammonizione, alla vista della quale il calciatore Visconti avrebbe semplicemente “alzato il braccio in segno di stizza senza alcun altro fine”. La società CSP Pontecchio che nel reclamo ha esplicitamente richiesto di essere ascoltata, partecipa da remoto all’odierna riunione in persona del proprio direttore sportivo, il quale, dopo essersi richiamato alle argomentazioni proposte nell’atto d’impugnazione e alle conclusioni in esso precisate, ribadisce che il calciatore Luca Visconti non ha indirizzato espressioni offensive al direttore di gara. Letto il reclamo e considerate le dichiarazioni rese dalla società reclamante in sede di audizione, la Corte rileva che dagli atti ufficiali si evince una narrazione differente da quella descritta nel proposto atto d’impugnazione. Dal rapporto di gara risulta infatti che al 43° minuto del secondo tempo il calciatore Luca Visconti, maglia numero 10 nonché capitano del CSP Pontecchio, alla notifica della seconda ammonizione per ripetute proteste rivolgeva all’arbitro una frase palesemente e gravemente irriguardosa. La doppia ammonizione in aggiunta alla condotta irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara giustificano pertanto la squalifica per 5 giornate disposta dal Giudice sportivo di Bologna.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma la delibera del Giudice sportivo di Bologna. Pone a carico della società CSP Pontecchio ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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