C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 30.10.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE Nr. 26 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ GRANAMICA A.S.D. Avverso squalifica per 5 giornate di gara inflitta al calciatore CHRISTIAN VOGLI Delibera del Giudice sportivo del CRER contenuta nel C.U. nr. 46 del 16/10/2024. Gara : Granamica – Santos 1948 del 13/10/2024
CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE
Nr. 26 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ GRANAMICA A.S.D.
Avverso squalifica per 5 giornate di gara inflitta al calciatore CHRISTIAN VOGLI Delibera del Giudice sportivo del CRER contenuta nel C.U. nr. 46 del 16/10/2024.
Gara : Granamica - Santos 1948 del 13/10/2024
La società Granamica ASD ha depositato un tempestivo reclamo contro il provvedimento disciplinare sopra indicato disposto nei confronti del proprio tesserato Christian Vogli chiedendo una sostanziale riduzione della squalifica e affermando che questi non avrebbe in alcun modo e in nessun frangente offeso l’ufficiale di gara. Al riguardo la società reclamante sostiene che dopo aver ricevuto la seconda ammonizione con relativo provvedimento di espulsione, il proprio calciatore sarebbe rientrato negli spogliatoi per fare la doccia senza più fare ingresso sul terreno di gioco. La società Granamica non esclude che a fine gara frasi offensive possano essere state rivolte all’arbitro dal pubblico presente all’incontro, ma non certo dal calciatore Christian Vogli.
La società Granamica che nel reclamo ha esplicitamente richiesto di essere ascoltata, partecipa all’odierna riunione in persona del proprio direttore sportivo, il quale, dopo essersi richiamato alle argomentazioni proposte nell’atto d’impugnazione e alle conclusioni in esso precisate, ribadisce con forza l’assoluta estraneità del calciatore Vogli rispetto a quanto gli è stato attribuito dall’arbitro nel proprio referto di gara.
Letto il reclamo e presi in esame gli atti ufficiali, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale, confermando quanto riportato a referto, si è detto assolutamente sicuro dell’individuazione del calciatore Christian Vogli del Granamica come colui che, subita un’espulsione per doppia ammonizione, dopo il triplice fischio finale si trovava ancora in divisa da gioco all’interno del campo per destinazione e gli rivolgeva una frase dal contenuto irriguardoso oltre che offensivo.
Ritiene pertanto questa Corte sportiva d’appello che la doppia ammonizione in aggiunta alla condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara giustifichino pienamente la squalifica per 5 giornate disposta dal Giudice sportivo del CRER.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma la delibera del Giudice sportivo del CRER
Pone a carico della società Granamica ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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