C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 30.10.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 25 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FOLGORE 1939 Avverso squalifica del calciatore SAMUELE BALDANTI fino al 31 dicembre 2026. 18.Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 25 del 16/10/2024 Gara: San Rocco / Folgore del 13 ottobre 2024

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 25 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FOLGORE 1939

Avverso squalifica del calciatore SAMUELE BALDANTI fino al 31 dicembre 2026.

Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 25 del 16/10/2024

Gara: San Rocco / Folgore del 13 ottobre 2024

La società ASD Folgore 1939 ha ritualmente impugnato la sopra indicata squalifica che il Giudice sportivo di Piacenza ha inflitto al calciatore Samuele Baldanti. La società reclamante pur ammettendo e ritenendolo ingiustificabile, il contatto fisico tra il Baldanti e l’arbitro, richiede una riduzione della squalifica sostenendo che detto contatto non sarebbe stato violento ed evocando la mancanza di precedenti disciplinari di rilievo nell’excursus sportivo dello stesso calciatore. La società ASD Folgore 1939 che nel proposto reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito l’arbitro della gara il quale ha confermato il proprio rapporto ribadendo che al 7° minuto del secondo tempo il calciatore numero 7 della Folgore, Samuele Baldanti, gli si avvicinava e lo colpiva in successione con due testate sulla fronte, la prima a seguito di una sua decisione tecnica e la seconda dopo il conseguente cartellino rosso, entrambe le testate non gli procuravano alcun danno fisico, ma solo del rossore nella zona colpita e non gli impedivano di terminare la direzione dell’incontro. Il direttore di gara ha inoltre chiarito il senso di un passaggio del suo rapporto ufficiale il cui significato era sembrato oscuro al collegio prestandosi a una possibile errata interpretazione. Anche sulla scorta delle precisazioni fornite dall’ufficiale di gara la Corte ritiene che il Giudice sportivo di Piacenza abbia correttamente qualificato il comportamento tenuto dal calciatore Baldanti come condotta violenta nell’accezione definita dall’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva e abbia, altrettanto legittimamente, ravvisato nella reiterazione di detta condotta violenta una circostanza aggravante tale da giustificare l’aumento della sanzione minima stabilita dalla sopra citata norma disciplinare.Tuttavia la mancanza di conseguenze fisiche, indice di una particolare tenuità della condotta violenta realizzata dal calciatore Baldanti, in aggiunta al fatto che l’arbitro non ha per essa perduto la necessaria serenità per continuare la direzione della gara, costituiscono, ad unanime avviso del collegio, circostanze attenuanti che comportano un giudizio di sostanziale equivalenza fra aggravanti e attenuanti, giudizio che rende pertanto applicabile al caso in esame la sanzione minima di due anni di squalifica stabilita dall’articolo 35 comma 2 del CGS.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del reclamo in epigrafe indicato riduce la squalifica del calciatore Samuele BALDANTI portandola fino a tutto il 16 ottobre 2026.

Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it