C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 08.11.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 27 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS PIACENZA A.S.D. Avverso squalifica del calciatore PAOLO GROPPI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 63 del 04/11/2024 Gara: Virtus Piacenza / Borgonovese del 2 novembre 2024
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 27 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS PIACENZA A.S.D.
Avverso squalifica del calciatore PAOLO GROPPI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 63 del 04/11/2024 Gara: Virtus Piacenza / Borgonovese del 2 novembre 2024
La Corte Sportiva d’Appello del CRER si è riunita in seduta straordinaria per esaminare il reclamo che la società Virtus Piacenza ASD ha proposto in via d’urgenza avverso la sopra indicata squalifica che il Giudice sportivo regionale ha inflitto al calciatore Paolo Groppi. La società reclamante afferma che l’arbitro sarebbe incorso in un errore di persona e indica nel proprio calciatore Emanuele Zerbi il reale autore delle lamentele e probabilmente anche degli insulti rivolti nei confronti del direttore di gara a fine partita. Secondo quanto sostiene la Virtus Piacenza il calciatore Groppi sarebbe stato del tutto estraneo all’episodio in quanto al triplice fischio finale era costretto a rimanere sul terreno di gioco per diverso tempo in preda ai crampi e bisognoso delle relative cure. Per quanto precede la società reclamante chiede che la sanzione inflitta al Groppi sia annullata e attribuita ad Emanuele Zerbi. La società Virtus Piacenza ASD che nel proposto reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito l’arbitro della gara il quale ha confermato il proprio rapporto ed essendogli state mostrate le foto dei calciatori Zerbi e Groppi ha chiaramente riconosciuto quest’ultimo come l’autore della condotta ingiuriosa tenuta nei di lui confronti a fine partita quando il suddetto il calciatore Paolo Groppi, già in abiti civili e non più in tenuta da gioco, lo ha avvicinato rivolgendogli le frasi irrispettose e offensive poi riportate a referto. Sulla scorta delle precisazioni fornite dall’ufficiale di gara in sede di audizione il reclamo non può essere accolto.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma la decisione del Giudice sportivo del CRER. Pone a carico della società Virtus Piacenza ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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