C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 13.11.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 28 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MSP CALCIO Avverso squalifica del calciatore SAMUEL ISRAEL TANOH per 5 giornate di gara e squalifica del calciatore RIM MARKU per 3 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 62 del 31/10/2024 Gara: Trebbo 1979 / MSP Calcio del 30 ottobre 2024

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 28 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MSP CALCIO Avverso squalifica del calciatore SAMUEL ISRAEL TANOH per 5 giornate di gara e squalifica del calciatore RIM MARKU per 3 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 62 del 31/10/2024

Gara: Trebbo 1979 / MSP Calcio del 30 ottobre 2024

Il reclamo della società ASD MSP Calcio avverso le sanzioni disciplinari sopra indicate disposte ai danni dei calciatori Samuel Israel Tanoh e Kim Marku, pur essendo state le relative motivazioni depositate entro il termine perentorio stabilito dall’artico 76 comma 3 del CGS di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare, ma dopo il termine di due giorni fissato dal comma 2 del medesimo articolo per il deposito del relativo preannuncio, non può essere esaminato dall’adita Corte Sportiva d’Appello del CRER perché la dichiarazione di preavviso del reclamo è stata inviata priva di sottoscrizione del legale rappresentante della società MSP Calcio, circostanza che, in stretta conformità con quanto statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport (cfr. Decisione 32-2022), determina l’inesistenza/nullità di tale atto necessario per dare impulso al procedimento e rende l’atto stesso inammissibile travolgendo l’efficacia dell’intero procedimento.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile Pone a carico della società ASD MSP Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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