C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 13.11.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 29 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ACADEMY RICCIONE Avverso squalifica dei calciatori CHRISTEL FERNA MATUDE MONTESDEOCA, NICHOLAS SANTONI e ALEX MANCINI fino al 30 giugno 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 30 del 31/10/2024 Gara: Real Morciano / Academy Riccione del 26 ottobre 2024

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 29 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ACADEMY RICCIONE Avverso squalifica dei calciatori CHRISTEL FERNA MATUDE MONTESDEOCA, NICHOLAS SANTONI e ALEX MANCINI fino al 30 giugno 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 30 del 31/10/2024 Gara: Real Morciano / Academy Riccione del 26 ottobre 2024

La società ASD Academy Riccione, dopo ad aver richiesto e ottenuto copia del rapporto ufficiale di gara, ha ritualmente impugnato le suddette squalifiche disposte dal Giudice sportivo di Rimini ai danni dei propri calciatori Christel Ferna Matude Montesdeoca, Nicholas Santoni e Alex Mancini. La società reclamante afferma che la rissa scatenatasi sul finire della partita sarebbe nata da un’aggressione subita da un proprio tesserato da parte di un calciatore del Real Morciano che dopo essere stato sostituito avrebbe fatto ingresso sul terreno di gioco e colpito con un pugno il capitano dell’Academy Riccione e che pertanto giocatori e dirigenti di quest’ultima compagine avrebbero agito in reazione immediata a un comportamento o fatto ingiusto altrui per cui sussisterebbe per tutti loro la circostanza attenuante di cui all’articolo 13 comma 1 lettera a) del CGS. L’Academy Riccione sostiene inoltre che l’arbitro sarebbe incorso in un errore di persona nell’aver individuato il calciatore Alex Mancini fra i partecipanti alla rissa. Secondo la la reclamante il calciatore Mancini sarebbe stato del tutto estraneo ai fatti accaduti e invero il comportamento che gli è stato addebitato dall’ufficiale di gara sarebbe stato in realtà realizzato dal calciatore Fabrizio Tricarico, maglia numero 20 della stessa Academy Riccione. Per i motivi come sopra riassunti la società reclamante chiede una riduzione della pesante squalifica irrogata ai propri tesserati nonché l’annullamento della squalifica del calciatore Alex Mancini, squalifica che, sia pure in misura ridotta, si richiede venga invece inflitta al calciatore Fabrizio Tricarico. La società reclamante ha partecipato da remoto all’odierna riunione rappresentata dalla propria Presidente la quale si è richiamata alle argomentazioni illustrate nel proposto reclamo e alle conclusioni ivi precisate insistendo in particolare sull’estraneità del calciatore Alex Mancini nell’aggressione perpetrata ai danni un giocatore avversario. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udita la società reclamante, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale, nel confermare quanto riportato a referto ha tuttavia precisato che molto probabilmente e data la concitazione del momento, tra i partecipanti all’aggressione del calciatore del Real Morciano che si trovava a terra e sostanzialmente inerme, ha annotato nel proprio taccuino il numero 10 dell’Academy Riccione, Alex Mancini, anziché il numero 20 della stessa società vale a dire Fabrizio Tricarico. Le precisazioni ottenute dall’ufficiale di gara unitamente alle ammissioni della società Academy Riccione alle quali può essere attribuito il valore di una confessione, inducono il collegio a ritenere il calciatore Alex Mancini effettivamente estraneo alle condotte che gli sono state ascritte, condotte che invece vanno attribuite al calciatore Fabrizio Tricarico. Ne consegue che la squalifica inflitta al suddetto calciatore Mancini deve essere annullata mentre la posizione relativa al calciatore Tricarico dovrà essere decisa nel merito e sanzionata da questa Corte ai sensi dell’articolo 78 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto riguarda le posizioni dei calciatori Christel Ferna Matude Montesdeoca e Nicholas Santon, alle quali va per quanto sopra detto necessariamente aggiunta quella del calciatore Fabrizio Tricarico, la Corte giudica condivisibili, facendole proprie, le considerazioni ampiamente illustrate dal Giudice di prima istanza nella motivazione dell’impugnata delibera. Quanto però alla durata delle irrogate squalifiche la Corte ritiene che non si possa eludere il riferimento normativo costituito dall’articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva dove per i calciatori responsabili di condotte di particolare violenza è stabilita come sanzione edittale la squalifica per cinque giornate di gara. La squalifica per otto mesi disposta dal Giudice sportivo di Rimini nei confronti dei tre calciatori del Real Morciano accanitisi con pugni e calci contro un avversario che si trovava a terra, appare invero eccessivamente difforme dal sistema sanzionatorio voluto dal legislatore sportivo per punire simili fattispecie. La durata delle impugnate squalifiche deve pertanto essere ridotta e ricondotta a una misura più aderente al dettato normativo e ciò nonostante nel caso di specie sia ravvisabile una netta prevalenza di circostanze aggravanti rispetto a quelle attenuanti.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo annulla la squalifica irrogata al calciatore ALEX MANCINI, riduce le squalifiche dei calciatori CHRISTEL FERNA MATUDE MONTESDEOCA e NICHOLAS SANTONI portandole per entrambi fino a tutto il 15 FEBBRAIO 2025 e infligge al calciatore FABRIZIO TRICARICO la squalifica fino a tutto il 28 FEBBRAIO 2025. Nulla dispone in merito al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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