C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 20.11.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 30 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. REAL SALA BAGANZA Avverso squalifica dei calciatori NICOLAS VENTURINI e ANGELO VETRO per 4 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 68 del 13/11/2024 Gara: Juventus Club Parma / Real Sala Baganza del 10 novembre 2024

 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Nr. 30 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. REAL SALA BAGANZA Avverso squalifica dei calciatori NICOLAS VENTURINI e ANGELO VETRO per 4 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 68 del 13/11/2024

Gara: Juventus Club Parma / Real Sala Baganza del 10 novembre 2024

La società USD Real Sala Baganza ha depositato un tempestivo e rituale reclamo avverso le squalifiche inflitte ai propri calciatori Venturini e Vetro negando che gli stessi abbiano mai rivolto espressioni irriguardose e/o ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro e prospettando la possibilità che questi si sia confuso per via della concitazione del momento in cui si stava svolgendo l’incontro e abbia attribuito ai suddetti calciatori frasi irrispettose che in realtà provenivano dal vociare del pubblico che assisteva alla partita. In particolare la società reclamante sostiene che alla vista del cartellino rosso per un fallo commesso ai danni di un avversario, il calciatore Venturini sarebbe uscito dal terreno di gioco mestamente e senza proferir parola; mentre il calciatore Vetro a seguito di un’ammonizione subita, avrebbe rivolto una frase di protesta verso un calciatore della squadra avversaria e non all’indirizzo dell’ufficiale di gara. Per i motivi come sopra riassunti il Real Sala Baganza chiede in via principale l’annullamento delle 4 giornate di squalifica inflitte ai propri tesserati e in via subordinata una riduzione delle stesse. La società Real Sala Baganza che nel reclamo non ha esplicitamente richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara il quale nel confermare il proprio rapporto ha ribadito la condotta ripetutamente irrispettosa e anche vagamente minacciosa tenuta nei suoi confronti dal calciatore Nicolas Venturini, maglia numero 16 del Real Sala Baganza, a seguito della notifica di un provvedimento disciplinare per un fallo imprudente commesso ai danni di un avversario; per quanto riguarda invece il comportamento del calciatore Angelo Vetro, maglia numero 9 della stessa compagine del Real Sala Baganza, l’arbitro ha precisato che alla notifica di un provvedimento di ammonizione quest’ultimo calciatore gli ha indirizzato un epiteto scurrile accompagnato da ampi gesti delle mani. Le conferme ottenute dall’arbitro della gara in sede di audizione non lasciano margini per poter dare accoglimento al proposto reclamo e ridurre le squalifiche disposte dal Giudice sportivo regionale che invero risultano frutto di una corretta interpretazione degli atti ufficiali e un altrettanto corretta applicazione dell’articolo 36 comma 1 lettera a) CGS.

P Q M

 La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato Pone a carico della società USD Real Sala Baganza il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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