C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 20.11.2024 – Delibera – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1 Nr. 32 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL GATTEO Avverso squalifica del calciatore FRANCESCO GIANNINI PER 5 GIORNATE DI GARA Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 66 del 08/11/2024 Gara: Due G Futsal Parma / Futsal Gatteo del 6 novembre 2024
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1 Nr. 32 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL GATTEO Avverso squalifica del calciatore FRANCESCO GIANNINI PER 5 GIORNATE DI GARA Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 66 del 08/11/2024
Gara: Due G Futsal Parma / Futsal Gatteo del 6 novembre 2024
La società ASD Futsal Gatteo ha depositato un tempestivo reclamo contro il provvedimento disciplinare sopra indicato disposto nei confronti del proprio tesserato Francesco Giannini evidenziando innanzitutto la correttezza sportiva di quest’ultimo e la mancanza di precedenti disciplinari per comportamenti irriguardosi verso ufficiali di gara e avversari; a specifico riguardo dell’impugnata sanzione la società reclamante sostiene che il calciatore Giannini una volta espulso per fallo da ultimo uomo, sarebbe uscito dal campo senza protestare e profferendo l’espressione poi riportata a referto come “sfogo personale e non come insulto al direttore di gara”. Per quanto sopra prospettato il Futsal Gatteo chiede una sostanziale riduzione della durata della squalifica ritenuta troppo severa rispetto a quanto in realtà accaduto. La società ASD Futsal Gatteo che nel reclamo non ha chiesto di essere ascoltata, non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, la Corte rileva che dagli atti ufficiali si evince una narrazione differente da quella descritta nelle motivazioni del proposto atto d’impugnazione. Dal rapporto di gara risulta infatti che al 5° minuto del secondo tempo il calciatore Francesco Giannini, maglia numero 1 del Futsal Gatteo, alla notifica del provvedimento di espulsione per un’azione di gioco fallosa che impediva ad un avversario una chiara opportunità di realizzare una rete, indirizzava all’arbitro, e non ad altri, una frase scurrile e palesemente irriguardosa. Il provvedimento di espulsione in aggiunta alla condotta irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara giustificano pertanto la squalifica per 5 giornate disposta dal Giudice sportivo e quanto precede a mente dell’articolo 36 comma 1 lettera a) CGS che punisce le condotte irriguardose e/o ingiuriose dei calciatori nei confronti degli ufficiali di gara con la sanzione minima di 4 giornate di squalifica.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma la delibera del Giudice sportivo regionale. Pone a carico della società ASD Futsal Gatteo il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo
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