C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 27.11.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 33 – RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. ANTONINO CULICETTO, PESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. A.S.A.R. ACCADEMIA RICCIONE – CALCIO Avverso squalifica fino al 18 gennaio 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 71 del 20/11/2024 Gara: ASAR Accademia Calcio / Ronta FC Arpax del 17 novembre 2024

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Nr. 33 - RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. ANTONINO CULICETTO, PESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. A.S.A.R. ACCADEMIA RICCIONE - CALCIO Avverso squalifica fino al 18 gennaio 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 71 del 20/11/2024

Gara: ASAR Accademia Calcio / Ronta FC Arpax del 17 novembre 2024

Il Sig. Antonino Culicetto, in proprio e come Presidente della società ASD ASAR Accademia Riccione - Calcio, ha depositato un tempestivo e rituale reclamo avverso le squalifica inflittagli dal Giudice sportivo regionale per la condotta tenuta nel dopo partita della gara in oggetto nella quale rivestiva la funzione di dirigente addetto all’arbitro. Il reclamante ammette di essersi avvicinato nel fine partita al direttore di gara e di averne contestato l’operato con un tono di voce alto, ma sostiene di non aver utilizzato nessuna espressione offensiva nei confronti dell’ufficiale di gara. Per i motivi come sopra riassunti il Sig. Culicetto chiede l’annullamento oppure la riduzione della squalifica. Il Presidente della società ASAR Accademia Riccione che nel reclamo ha esplicitamente richiesto di essere ascoltato partecipa all’odierna riunione da remoto e richiamandosi alle motivazioni illustrate nel proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate, ribadisce di non avere in nessuna occasione ingiuriato l’arbitro e insiste per una riduzione della sanzione inflittagli che per la sua durata e in ragione dell’organigramma della propria società ne pregiudica in modo serio l’attività. Letto il reclamo, la Corte rileva che la versione dei fatti prospettata nelle motivazioni del proposto atto d’impugnazione non trova conferma negli atti ufficiali nei quali viene riportata in modo chiaro ed inequivocabile la condotta irrispettosa e anche offensiva che il Sig. Culicetto ha tenuto a fine partita nei confronti dell’arbitro. Tale comportamento gravemente antisportivo nei confronti dell’ufficiale di gara giustifica pertanto la durata dell’impugnato provvedimento disciplinare disposto in stretta conformità a quanto previsto e stabilito dall’articolo 36 comma 2 lettera a) CGS che punisce le condotte irriguardose e/o ingiuriose dei dirigenti nei confronti degli ufficiali di gara con la sanzione minima dell’inibizione, e non della squalifica come stabilito dal Giudice sportivo regionale, per 2 mesi.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma l’inibizione del Dirigente Antonino Culicetto fino a tutto il 18 gennaio 2025.

Pone a carico della società ASD ASAR Accademia Riccione - Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo del proprio Presidente e legale rappresentante.

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