C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 27.11.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 34 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. BAGNOLO CALCIO 1977 Avverso ammenda di Euro 250 per offese dei propri sostenitori all’arbitro e avverso ammenda di Euro 250,00 per aver permesso l’ingresso di estranei nel recinto di gioco Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicate nel C.U. nr. 37 del 13/11/2024 Gara: Bagnolo Calcio 1977 / Artusiana Calcio del 9 novembre 2024

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 34 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. BAGNOLO CALCIO 1977 Avverso ammenda di Euro 250 per offese dei propri sostenitori all’arbitro e avverso ammenda di Euro 250,00 per aver permesso l’ingresso di estranei nel recinto di gioco Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicate nel C.U. nr. 37 del 13/11/2024

Gara: Bagnolo Calcio 1977 / Artusiana Calcio del 9 novembre 2024

 La società ASD Gruppo Sportivo Bagnolo Calcio 1977 ha ritualmente impugnato entrambe le suddette sanzioni pecuniarie disposte dal Giudice sportivo di Forlì - Cesena ai danni della stessa società. La reclamante sostiene che nessuna delle due tifoserie avrebbe rivolto insulti al direttore di gara e che l’area antistante gli spogliatoi adibiti per le partite di calcio costituisce un passaggio obbligato per gli utenti dell’impianto sportivo che devono raggiungere i campi da tennis che si trovano nell’immediata adiacenza della stessa area spogliatoi. Per questi motivi la società Bagnolo Calcio chiede che entrambe le ammende vengano annullate ovvero, nel caso siano ritenute giustificate e legittime, che siano ridotte nella misura minima di legge. La società Bagnolo Calcio 1977 che nel proposto reclamo non ha espressamente richiesto di essere ascoltata, non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, la Corte rileva che dagli ufficiali risulta che in tre distinti momenti dell’incontro i sostenitori del Bagnolo Calcio hanno effettivamente protestato nei confronti di decisioni arbitrali contrarie alla suddetta compagine indirizzando espressioni irrispettose e offensive nei confronti dell’ufficiale di gara. A giudizio del collegio simili intemperanze verbali non giustificano un’ammenda dell’importo quantificato dal Giudice di prima istanza, importo che si ritiene eccessivo sia rispetto all'effettiva portata del comportamento dei sostenitori del Bagnolo, sia rispetto al contesto, costituito da un Campionato di terza categoria, in cui si sono registrate le descritte situazioni. L’ammenda disposta per le intemperanze dei sostenitori può pertanto essere ridotta. Per quanto riguarda l’ulteriore ammenda di pari importo inflitta alla società Bagnolo Calcio 1977 per non aver impedito l’ingresso di persone estranee nell’area adiacente gli spogliatoi assicurando la chiusura dei relativi cancelli, la Corte ha potuto appurare che in effetti nel centro sportivo in cui si è svolta la gara in questione l’area prospiciente agli spogliatoi coincide con quella che conduce ai campi da tennis per cui appare verosimile che il pieno controllo della area stessa non sia completamente riconducibile alla società che ospita gli incontri di calcio. Va inoltre evidenziato che nella circostanza la presenza di estranei nei pressi degli spogliatoi non ha provocato particolari conseguenze all’ufficiale di gara così come ai calciatori ospiti, per cui l’impugnata sanzione pecuniaria appare sostanzialmente ingiustificata e può essere sostituita da una sanzione disciplinare di natura non economica che non incida sul bilancio finanziario della società reclamante.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in epigrafe indicato e riduce a Euro 100,00 l’ammenda per le intemperanze dei sostenitori, mentre per la presenza di estranei nell’area spogliatoi infligge alla società ASD GS Bagnolo Calcio 1977 la sanzione dell’ammonizione con diffida. Nulla dispone relativamente al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it