C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 27.11.2024 – Delibera – Nr. 35 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ARTUSIANA CALCIO Avverso ammenda di Euro 250 per offese rivolte all’arbitro da parte dei propri sostenitori Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 37 del 13/11/2024 Gara: Bagnolo Calcio 1977 / Artusiana Calcio del 9 novembre 2024

 Nr. 35 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ARTUSIANA CALCIO Avverso ammenda di Euro 250 per offese rivolte all’arbitro da parte dei propri sostenitori Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 37 del 13/11/2024

Gara: Bagnolo Calcio 1977 / Artusiana Calcio del 9 novembre 2024

Il reclamo della società Artusiana Calcio avverso la sopra detta sanzione pecuniaria non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale in quanto il reclamo stesso, per quanto inviato tramite PEC, risulta privo di sottoscrizione del legale rappresentante della società reclamante e per tale motivo, conformemente a quanto statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport con Decisione nr. 32/2022, si deve ritenere inesistente oltre che inammissibile.

P Q M

 La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile Pone a carico della società ASD Artusiana Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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