C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 30.10.2024 – Delibera – Gara: CAMPAGNOLA – CORLO del 27/10/2024
Gara: CAMPAGNOLA - CORLO del 27/10/2024
Il Giudice Sportivo, ha letto il referto arbitrale da cui ha rilevato che la gara in questione non è stata disputata, poiché nel terreno di gioco non erano visibili le principali linee che delimitano il medesimo. Considerato che l’arbitro ha chiesto espressamente alla società Campagnola di sanare tali non conformità, sulla base di quanto previsto dai regolamenti vigenti, e che i Dirigenti della società Campagnola si sono espressamente rifiutati di procedere in tal senso. Considerato che non erano proprio visibili le linee fondamentali, ovvero quelle che delimitano il perimetro, l’area di rigore, la linea di porta e la linea mediana. Rilevato che il Direttore di gara, in considerazione di quanto precede, ha dovuto prendere atto del persistere delle irregolarità di cui sopra, ovvero della loro volontaria insanabilità entro lo scadere del previsto tempo di attesa. Osserva questo Giudice Sportivo: Ogni società è obbligata ad allestire, nel pieno rispetto delle norme regolamentari, il terreno di gioco prima, dopo e comunque ogni qualvolta il Direttore di gara ritenga di dover eventualmente sanare le problematiche che si siano verificate al terreno di gioco o a cose che fanno parte dell’allestimento. In virtù di quanto precede si deve rilevare che sussistano i presupporti per l'applicazione dell'art. 10 del C.G.S.
P.T.M.
Delibera di infliggere alla società Campagnola: la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: CAMPAGNOLA – CORLO 0-3 la penalizzazione di 1 punto in classifica; l’ammenda di euro 103,00 quale prima rinuncia.