C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 22.11.2024 – Delibera – NEXTGENSPORTS – MEZZOLARA del 20/11/2024

NEXTGENSPORTS – MEZZOLARA del 20/11/2024

Il Giudice Sportivo, ha letto il referto dell’arbitro, da cui ha rilevato che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. In particolare l’arbitro ha sospeso definitivamente la gara in questione al 39^ del secondo tempo. In seguito all’espulsione del calciatore Barhough Mounssif Soc. Mezzolara è scoppiata una forte rissa in mezzo al campo che ha visto coinvolti i calciatori di entrambe le squadre spintonandosi con violenza. Il calciatore della Soc. Mezzolara Barhough Mounssif pur espulso non ha lasciato il terreno di gioco ma ha preso parte alla rissa come altre persone che sono entrate indebitamente sul terreno di gioco. Il Direttore di gara vista la situazione fuori controllo e temendo la propria incolumità e delle persone sul terreno di gioco è stato costretto a sospendere definitivamente la gara al 39^ secondo tempo. In seguito alla sospensione il calciatore Nanni Simone Soc. Mezzolara sferrava un pugno ad un calciatore avversario. Sul posto sono arrivati i Carabinieri chiamati dalla Soc. ospitante. L’arbitro sottolinea che non è stato coinvolto direttamente alla rissa, ha cercato di gestirla in parte, rendendosi conto che non c’erano più le condizioni per proseguire la gara ed è stato costretto a sospenderla definitivamente. Osserva questo Giudice Sportivo: perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori), è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara ( o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatosi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall’arbitro nel rapporto rendono evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata applicando le norme previste dall’art. 10 comma 5 del C.G.S. e dal comma 4 dell’art.33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ovvero prevedendo che la gara prosegua per i rimanenti minuti di gioco. Tale decisione è stata già più volte supportata in passato dalla Giurisprudenza Sportiva che in casi analoghi ha stabilito: “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso” . Gli atti ufficiali affermano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 nr. 1 NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara. Dagli atti ufficiali, infatti, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) non andava adottato. In considerazione di quanto precede si deve, quindi, ritenere sussistente la fattispecie di cui all’art. 10 comma 5) C.G.S., nonché dal comma 4 dell’art.33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

P.T.M

Questo Giudice Sportivo delibera: la prosecuzione della gara per la rimanente durata secondo le modalità individuate dall’art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e a tal fine demanda alla Segreteria del CRER per gli adempimenti di sua competenza. Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

 

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