C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 23.10.2024 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore GUILLERMO GUCCIONE

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore GUILLERMO GUCCIONE

Con nota 16.09.2024, n. 6893/1154 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.;

 - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Debora Bandoni; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale il soggetto sopra indicato, per rispondere: GUCCIONE GUILLERMO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. ZIBELLO POLESINE, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso inviato dal proprio account Instagram, in data 22.05.24 un messaggio a Zanon Simone, all’epoca dei fatti giocatore della Soc. Carrarese Calcio 1908, del seguente tenore testuale: “Bro devi prendere giallo che ho fatto schedina”; successivamente sempre su Instagram dal proprio account ha inviato il seguente messaggio anche alla compagna di Zanon Simone: “digli al tuo ragazzo di prendere giallo che ho fatto la schedina”. Effettuate le rituali e dovute notifiche, la parte deferita non si è presentata all’odierna udienza e nemmeno ha inviato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte incolpata per la violazione regolamentare alla stessa addebitata per la quale propone il seguente provvedimento disciplinare: - Squalifica di anni 1 a carico del calciatore Guillermo Guccione Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e della relativa sanzione disciplinare richiesta nei confronti della parte deferita; - ritenuta comprovata la responsabilità del soggetto deferito per la violazione regolamentare allo stesso ascritta avendo peraltro lo stesso tesserato Guillermo Guccione spontaneamente ammesso, in sede delle indagini svolte dalla Procura Federale, di aver inviato i due messaggi di cui sopra dal proprio account di Instagram, ma di averlo fatto per leggerezza e in un ambito di mera goliardia; - considerato anche il disinteresse manifestato successivamente alle indagini dall’incolpato rispetto al procedimento disciplinare contro lo stesso instaurato;

d e l i b e r a

di infliggere: al calciatore GUILLERMO GUCCIONE la squalifica fino al 21 ottobre 2025 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it