C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 04.12.2024 – Delibera – Nr. 45 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CENTRO ERIKA LAVEZZOLA A.S.D. A.P.S. Avverso squalifica del calciatore JOEL BABINI per 5 giornate di gara e squalifica del calciatore LUDOVICO MARTINI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 37 del 27/11/2024 Gara: E. Lavezzola / Vis Faventia del 24 novembre 2024
Nr. 45 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CENTRO ERIKA LAVEZZOLA A.S.D. A.P.S.
Avverso squalifica del calciatore JOEL BABINI per 5 giornate di gara e squalifica del calciatore LUDOVICO MARTINI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 37 del 27/11/2024
Gara: E. Lavezzola / Vis Faventia del 24 novembre 2024
La società E. Lavezzola ASD APS ha ritualmente impugnato i sopra menzionati provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di Ravenna ai danni dei propri tesserati Joel Babini e Ludovico Martini ritenendo le 5 giornate di squalifica erogate al calciatore Babini una pena eccessiva e non proporzionata rispetto a quella disposta ai danni del calciatore della squadra avversaria reo di aver scatenato la rissa che ha poi determinato la sospensione anticipata della gara; mentre, per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Martini, la società reclamante ne chiede l’annullamento in ragione del fatto che quest’ultimo giocatore sarebbe stato del tutto estraneo al parapiglia accesosi fra i componenti delle due squadre e relativi sostenitori e sarebbe stato erroneamente individuato dall’ufficiale di gara come partecipante attivo alla sopra citata rissa. La società C. E. Lavezzola che nel reclamo non chiede di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara la quale ha integralmente confermato il proprio referto e ribadito con ferma convinzione di essere certa dell’individuazione del calciatore Ludovico Martini, maglia nr. 11 del Lavezzola, fra coloro che prendevano parte attiva alla rissa scatenatasi poco prima del termine della partita aggiungendo anche di non aver notato la presenza di macchie di sangue sulla maglia del Martini prima che si accendesse la rissa che poi ha determinato la sospensione anticipata della partita. Relativamente alla posizione del calciatore Joel Babini il reclamo della società C. E. Lavezzola risulta inammissibile perché fondato su motivazioni generiche (squalifica più grave rispetto a quella inflitta a un calciatore avversario del quale non si cita né il nome e nemmeno la condotta che avrebbe realizzato) e sostanzialmente inconsistenti; ragion per cui la squalifica per 5 giornate di gara disposta dal Giudice di Ravenna non può che trovare conferma. Per quanto riguarda invece l’impugnata squalifica del calciatore Ludovico Martini la Corte ritiene che alla luce delle precisazioni ottenute dall’arbitro della gara in sede di chiarimenti, non sussistano ragioni per poter dare accoglimento al relativo reclamo che pure per la posizione del Martini va dunque rigettato.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma le squalifiche disposte dal Giudice sportivo di Ravenna Pone a carico della società C. E. Lavezzola il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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