C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 04.12.2024 – Delibera – Nr. 46 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PERTICARA CALCIO Avverso squalifica del calciatore EMANUELE MARIO PALUMBO per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena pubblicata nel C.U. nr. 41 del 27/11/2024 Gara: Rubicone Calisese / Perticara Calcio del 23 novembre 2024
Nr. 46 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PERTICARA CALCIO
Avverso squalifica del calciatore EMANUELE MARIO PALUMBO per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena pubblicata nel C.U. nr. 41 del 27/11/2024
Gara: Rubicone Calisese / Perticara Calcio del 23 novembre 2024
La società ASD Perticara Calcio ha impugnato il suddetto provvedimento del Giudice sportivo di Forlì - Cesena chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore Emanuele Mario Palumbo e sostenendo che il gesto da questi compiuto a seguito della seconda ammonizione e del conseguente provvedimento di espulsione, vale a dire l’aver strappato una porzione della rete della propria porta, è dipeso da una reazione emotiva ampiamente giustificata da una decisione tecnica dell’arbitro ritenuta errata e che avrebbe condizionato in modo decisivo il risultato finale della gara. La società Perticara Calcio che nel reclamo non chiede di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione.
Il reclamo non appare fondato e a giudizio della Corte non merita accoglimento. Per quanto il gesto del calciatore Palumbo, estremo difensore del Perticara che nella fase finale del tempo di recupero neutralizza un calcio rigore calciato dalla squadra avversaria, rigore del quale viene però decretata la ripetizione per via di un’irregolarità rilevata dall’arbitro, possa derivare da un comprensibile senso di delusione e di frustrazione, esso rimane un comportamento antisportivo che ha anche provocato un danno alla società ospitante alla quale non si poteva, né si può, ascrivere alcuna responsabilità per una decisione di natura tecnica assunta dall’ufficiale di gara. Ritiene pertanto il collegio che il Giudice sportivo di prima istanza abbia interpretato correttamente gli atti ufficiali e abbia altrettanto correttamente applicato l’articolo 39 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che per i calciatori resisi responsabili di condotte gravemente antisportive prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate di gara, alla quale il Giudice di Forlì - Cesena ha giustamente aggiunto la squalifica per una giornata derivante dall’espulsione subita dal giocatore Palumbo per doppia ammonizione.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società ASD Perticara Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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