C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 11.12.2024 – Delibera – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D Nr. 51 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO 1974 Avverso squalifica dell’allenatore GIOVANNI SCIGLIOCCO fino al 24 dicembre 2024, avverso inibizione del dirigente GIACOMO IPERICO fino al 26 gennaio 2025 e avverso ammenda di Euro 400,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 39 del 28/11/2024 Gara: Lugo 1982 / Libertas Ghepard del 23 novembre 2024

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

Nr. 51 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO 1974

Avverso squalifica dell’allenatore GIOVANNI SCIGLIOCCO fino al 24 dicembre 2024, avverso inibizione del dirigente GIACOMO IPERICO fino al 26 gennaio 2025 e avverso ammenda di Euro 400,00 a carico della società

Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 39 del 28/11/2024

Gara: Lugo 1982 / Libertas Ghepard del 23 novembre 2024

La società ASD Libertas Ghepard Calcio 1974 dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto, ha presentato un rituale e tempestivo reclamo avverso tutti i provvedimenti disciplinari sopra citati chiedendone l’annullamento poiché sarebbero il frutto “della falsità di quanto descritto dall’arbitro” nel proprio referto. In sostanza la reclamante sostiene che a fine partita il proprio allenatore Giovanni Scigliocco avrebbe sì protestato per via di un rifiuto oppostogli dall’arbitro a fronte della richiesta di ottenere il così detto “rapportino”, ma non avrebbe mai assunto un comportamento irriguardoso e/o offensivo nei confronti dello stesso ufficiale di gara; che il dirigente Giacomo Iberico non avrebbe in nessuna circostanza profferito offese all’indirizzo dell’arbitro, ma solo proteste e che nel dopo partita i propri sostenitori, composti da mogli, fidanzate e genitori dei calciatori, non avrebbero né insultato l’arbitro e nemmeno ne avrebbero impedito e/o ritardato l’uscita dall’impianto sportivo dove aveva parcheggiato la sua vettura che non sarebbe stata oggetto né di colpi né di sputi. La Libertas Ghepard Calcio 1974 che nel reclamo ha espressamente chiesto di essere ascoltata partecipa da remoto all’odierna riunione in persona del Presidente della società, il quale si riporta ai motivi del proposto atto d’impugnazione e alle conclusioni in esso precisate negando con fermezza le condotte antisportive nei confronti dell’arbitro attribuite ai propri tesserati e sostenitori. Letto il reclamo, udita la società reclamante e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte rileva in via preliminare che per quanto concerne la squalifica inflitta al tecnico della Libertas Ghepard Giovanni Scigliocco, il reclamo non può essere esaminato poiché si riferisce a un provvedimento disciplinare che per la sua durata non è impugnabile ai sensi dell’articolo 137 comma 3 lettera b). In relazione invece all’inibizione del dirigente Giacomo Iberico e all’ammenda inflitta alla società il reclamo risulta infondato e non merita accoglimento atteso che le versioni proposte dalla reclamante non trovano conferma nel rapporto arbitrale nel quale è descritta, in maniera precisa e inequivocabile, la condotta irriguardosa e ingiuriosa che il dirigente Iberico ha avuto nei confronti del direttore di gara sia nel corso della gara che al termine di essa; il referto di gara descrive in maniera altrettanto chiara e tale da non suscitare perplessità alcuna, le gravi intemperanze verbali all’indirizzo dell’ufficiale di gara delle quali si sono resi autori i sostenitori della Libertas Ghepard durante lo svolgimento dell’incontro e la condotta gravemente irriguardosa e anche intimidatoria che gli stessi sostenitori hanno realizzato nel dopo partita attingendo la vettura dell’arbitro con manate e sputi e ritardandone l’uscita dall’impianto sportivo. Per quanto precede sia l’inibizione inflitta al dirigente Giacomo Iberico sia l’ammenda erogata alla società appiano il frutto di un’ineccepibile interpretazione degli atti ufficiali da parte del Giudice sportivo di Bologna.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile per quanto riguarda la squalifica dell’allenatore Giovanni Scigliocco e confermando sia l’inibizione del dirigente Giacomo Iberico sino a tutto il 26 gennaio 2025 che l’ammenda di Euro 400,00 a carico della società Libertas Ghepard Calcio. Pone a carico della società ASD Libertas Ghepard Calcio 1974 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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