C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 18.12.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 53 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELLANA FONTANA Avverso inibizione del dirigente FRANCESCO FIORE GORDANO fino al 15 febbraio 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 80 del 4/12/2024 Gara: Luzzara / Castellana Fontana del 1° dicembre 2024

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 53 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELLANA FONTANA

Avverso inibizione del dirigente FRANCESCO FIORE GORDANO fino al 15 febbraio 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 80 del 4/12/2024

Gara: Luzzara / Castellana Fontana del 1° dicembre 2024

La società ASD Castellana Fontana ha ritualmente impugnato il suddetto provvedimento disciplinare disposto dal Giudice sportivo regionale ai danni del tesserato Francesco Fiore Giordano ammettendo che costui ha commesso l’errore di protestare nei confronti di una decisione arbitrale, ma sostenendo che lo avrebbe fatto pronunciando solo e semplicemente la seguente frase testuale “ma stai scherzando”. La reclamante richiede pertanto una riduzione della squalifica in misura equamente rapportata alla reale gravità dei fatti in esame. La società ASD Castellana Fontana che nel reclamo non chiede di essere ascoltata non partecipa all’odierna riunione. Il reclamo appare fondato e la decisione assunta dal Giudice sportivo del CRER va riformata in quanto basata su una non corretta interpretazione degli atti ufficiali. Al riguardo occorre preliminarmente evidenziare che il Sig. Francesco Fiore Gordano risulta tesserato non come dirigente, bensì come allenatore dei portieri e anche nella gara in questione rivestiva tale funzione così come espressamente riportato dall’arbitro nel proprio referto e come pure indicato nella distinta presentata dalla società Castellana Fontana nella quale il nominativo del Sig. Gordano è stato inserito come preparatore dei portieri. La qualità di tecnico rivestita dal Sig. Francesco Fiore Gordano fa sì che la condotta irriguardosa che dal referto di gara risulta egli abbia effettivamente tenuto nei confronti di un assistente che lo aveva invitato a mantenere un comportamento più corretto, debba essere ricondotta nella fattispecie prevista e punita dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte ritiene inoltre che l’avere ammesso il proprio errore unitamente al non elevato grado di disvalore sportivo dell’esclamazione irrispettosa, diversa da quella indicata nel reclamo, ma di natura essenzialmente gergale che il Sig. Gordano ha rivolto a uno degli assistenti dell’arbitro, costituiscano circostanze attenuati in grado di giustificare una riduzione della sanzione minima stabilita dalla succitata norma regolamentare.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del reclamo in epigrafe riforma l’impugnata delibera del Giudice sportivo e squalifica il tecnico Francesco Fiore Gordano per 3 giornate effettive di gara da scontare nel Campionato di competenza. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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