C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 18.12.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 54 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATHLETIC VILLAGGIO A.S.D. Avverso squalifica dell’allenatore ANGELO LACERENZA fino al 9 febbraio 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 37 del 5/12/2024 Gara: Athletic Villaggio / Real Morciano del 30 novembre 2024
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Nr. 54 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATHLETIC VILLAGGIO A.S.D.
Avverso squalifica dell’allenatore ANGELO LACERENZA fino al 9 febbraio 2025
Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 37 del 5/12/2024
Gara: Athletic Villaggio / Real Morciano del 30 novembre 2024
La società Athletic Villaggio ASD ha depositato un corposo e assai articolato reclamo avverso il suddetto provvedimento disciplinare che il Giudice sportivo di Rimini ha inflitto al tecnico Angelo Lecerenza. In buona sostanza la reclamante ammette che al termine della partita il proprio allenatore ha avuto un alterco con l’arbitro, ma che si sarebbe trattato di una discussione dai toni accessi rimasta però sempre nei limiti di una civile protesta sportiva e mai sfociata in comportamenti offensivi né tanto meno in atteggiamenti minacciosi dell’allenatore Lacerenza. Per i motivi come sopra succintamente riassunti e dopo aver richiesto, per suffragare la propria tesi difensiva, l’audizione di quattro testimoni dei quali tre tesserati con la medesima società reclamante e uno con il Morciano, l’Athletic Villaggio conclude con la richiesta dell’annullamento dell’impugnata squalifica. La società Athletic Villaggio che con il reclamo chiede espressamente di essere ascoltata, partecipa all’odierna riunione rappresentata dal Presidente della società il quale, dopo essersi richiamato alle motivazioni addotte a supporto del proposto atto d’impugnazione e alle conclusioni ivi precisate, ribadisce con fermezza che l’allenatore Lacerenza non ha compiuto quanto il Giudice sportivo gli ha addebitato. Letto il reclamo, udita la società Athletic Villaggio e presi in rassegna gli atti ufficiali della gara in questione, la Corte non ammette le dedotte testimonianze che per casi analoghi a quello in esame sono precluse dalle vigenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva in materia di processo sportivo. Il reclamo dell’Athletic Villaggio merita tuttavia di essere accolto poiché il comportamento tenuto nel dopo partita dall’allenatore Angelo Lacerenza, così come descritto in maniera chiara e precisa nel referto di gara e che non necessita pertanto di ulteriori chiarimenti da parte dell’arbitro, integra la fattispecie prevista e punita dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. La sanzione disposta dal Giudice di prima istanza deve quindi essere ridotta e riportata nei termini conformi alla succitata disposizione regolamentare che per le condotte 2835 2835 irriguardose e offensive nei confronti degli ufficiali di gara commesse da calciatori e/o tecnici stabilisce la sanzione minima edittale della squalifica per 4 giornate di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del reclamo in epigrafe riforma l’impugnata delibera del Giudice sportivo e squalifica il tecnico Angelo Lacerenza per 4 giornate effettive di gara da scontarsi nel Campionato di competenza. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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